Più che un concorso, l’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) continua a sembrare un campo di battaglia, dove le sconfitte/figuracce del Miur ormai non si contano più.
Questa volta vi “narriamo” degli episodi di vita riportati in due sentenze emesse qualche giorno fa dalla Terza Sezione del Tar Lazio, entrambe aventi ad oggetto concorsi di seconda fascia di professore universitario, relative, l’una, al settore 12/B2, Diritto del Lavoro (sent. n. 5775/2016) e, l’altra, al settore 12/B1, Diritto Commerciale e della Navigazione (sent. n. 5582/2016).
Entrambe le pronunce ruotano intorno alla errata interpretazione del termine “accettabile” che, oltre a essere un vocabolo della lingua italiana, nella materia dell’Asn assume anche e soprattutto una specifica valenza giuridica, in quanto oggetto di precisa qualificazione normativa.
Ed invero, nel primo caso, oltre alla circostanza dell’omessa valutazione dei numerosi e rilevanti titoli esibiti dal candidato, ai quali la commissione ha mostrato di non attribuire alcun rilievo, per l’accoglimento del ricorso il Tar ha ritenuto decisiva la censura relativa al giudizio negativo espresso dalla commissione dopo che i singoli commissari avevano ritenuto di livello prevalentemente “accettabile” la produzione scientifica del candidato.
Al riguardo, il Tar ha precisato che non solo nella lingua italiana il termine “accettabile” non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo pieno, ma che il medesimo termine nella materia de qua ha un significato palesemente positivo, atteso che nella classificazione dettata dal Dm n.76/2012 ”le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’Abilitazione scientifica nazionale.
Anche nel secondo caso, oltre all’accoglimento del motivo relativo all’applicazione della norma regolamentare della maggioranza dei 4/5 dei commissari, giudicata in contrasto con quella di legge tematica della quale su queste pagine ci siamo già occupati), il Tar ha considerato fondato il motivo di gravame che censura l’adozione dell’ambigua formula “accettabile ma non sufficiente per l’idoneità”.
Quello che a noi pare un eccellente ossimoro, al Tar non è piaciuto affatto, tanto da aver rilevato che esso “non trova alcun riscontro nei criteri classificatori del merito delle pubblicazioni definiti dall’Allegato D al Dm n.76/2012 che invece individua, fornendone anche la definizione, soltanto i seguenti livelli qualitativi da riferire alle pubblicazioni specificamente sottoposte all’esame dell’Organo valutativo: eccellente, buono, accettabile e limitato”.
In conclusione, e speriamo una volta per tutte, accettabile significa “che si può accettare”, ossia “sufficientemente buono, apprezzabile, decente et similia”.
Stupisce, però, che debbano essere i giudici a spiegarlo ai professori, non apparendo del tutto implausibile ritenere che anche questi (membro straniero compreso) siano a conoscenza della lingua italiana.
In conclusione, quindi, è davvero inaccettabile bocciare l’accettabile!