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Domenica, 05 Mag 2024

Qualche settimana fa, abbiamo pubblicato su questo giornale un articolo dedicato al declino della maggioranza, un fenomeno che sembra profilarsi come una vera e propria tendenza, vista la sua diffusione in tanti settori del nostro ordinamento.

Ma come ogni regola ammette una deroga, così anche la tendenza più generale e consolidata può andare incontro all’eccezione. Magari dove meno te l’aspetti, come, ad esempio, nei meandri del Miur, dove di declino della maggioranza non solo non volevano sentire parlare, ma propendevano per la tesi opposta. Insomma, se proprio non potevano dichiararsi per l’unanimità (regola ormai recessiva persino nei condomini), di certo poco ci mancava.

Come i nostri abituali lettori hanno intuito, ci riferiamo alla stravagante vicenda del regolamento n.222/2011, con il quale è stata escogitata, conferendole dignità di principio, la regola secondo cui, pur avendo raggiunto tutte le mediane e possedendo titoli eccelsi, il candidato non poteva conseguire l’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) se non otteneva il voto favorevole dei 4/5 dei commissari.

A noi era subito sembrata una soluzione eccessiva, dato che la legge (cui i regolamenti, come anche quello testé citato, sono ancora subordinati), tacendo sul punto, lasciava intendere che per abilitarsi bastasse la maggioranza semplice, cioè 3 voti favorevoli su 5. Della stessa idea nostra sono stati anche tanti candidati, parte dei quali ha deciso di rivolgersi al giudice per venire a capo della questione. Sappiamo come è andata a finire: il Consiglio di Stato, sulla scorta dell’argomento testé riportato, ha annullato il regolamento con efficacia erga omnes.

Ora la ministra, sulla scorta di un parere dell’Avvocatura, ha chiarito le conseguenze della pronuncia del giudice, affermando che “gli effetti della sentenza di annullamento si producono sui giudizi di non abilitazione adottati con 3 voti favorevoli e 2 contrari, relativi a provvedimenti impugnati o ancora impugnabili”. Per questi candidati, ha concluso, si sta procedendo a ottemperare ai singoli provvedimenti giurisdizionali e a disporre il conseguimento dell’abilitazione, come disposto dal giudice. Effetti, questi, che non si producono, invece, rispetto a quelle situazioni che, non essendo state impugnate nei termini, si sono ormai consolidate al tempo in cui il giudice non aveva ancora dichiarato l’illegittimità della stessa norma regolamentare.

Salvo imprevedibili complicazioni, siamo alla fine della storia. Recependo l’indicazione proveniente dai giudici, nella nuova Asn, come ricordato qualche settimana fa, quella dei 3/5 è finalmente diventata regola di attribuzione dell’abilitazione.

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