Il Tar Marche, con sentenza 7 settembre 2016 n. 506 (Pres. Filippi, Est. De Mattia), ha statuito che è legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha rigettato una istanza ostensiva, avanzata da un proprio dipendente, tendente ad ottenere l’accesso al documento di valutazione dei rischi (Dvr), per verificare la effettiva applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute nel luogo di lavoro.
Per i giudici amministrativi, l’ente pubblico ha ben motivato il diniego, in quanto, secondo gli artt. 18 e 50 del d.lgs. n. 81 del 2008, l’accesso al Dvr è consentito unicamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tramite il quale il lavoratore può, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. n), del medesimo d.lgs. verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.