Il Tar Liguria, Sezione II, con sentenza 9 settembre 2016 n. 940 (Pres. Pupilella, Est. Morbelli), ha bocciato la decisione di un istituto scolastico che aveva negato ad uno studente l’ammissione alla classe successiva.
Per i giudici amministrativi, infatti, è illegittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un minore nel caso in cui: a) risulti che l’Istituto scolastico abbia predisposto il Pdp (Piano didattico personalizzato) oltre la scadenza del termine a tal fine previsto dalle linee guida allegate al d.m. 12.7.2011 n. 5669 (par. 3 pt. n. 1 comma 2); b) la famiglia del minore non sia stata oggetto di specifiche comunicazioni relative all’andamento scolastico del minore in relazione al Dsa di cui era affetto, limitandosi la scuola alle ordinarie interlocuzioni avvenute in sede di colloqui; c) la relazione attestante un peggioramento della condizione psicologica del minore non risulti essere stata presa analiticamente in considerazione dalla Scuola; d) le insufficienze riportate non abbiano natura grave e risulti un sensibile miglioramento del rendimento nel secondo quadrimestre.