Con sentenza n. 18517/2016, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in tema di addebito disciplinare a carico del pubblico dipendente, ha chiarito che la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni, entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Del tutto irrilevante per i Giudici della Suprema Corte è la conoscenza dell’infrazione non formalmente acquisita dal responsabile della struttura e/o dall'ufficio per i procedimenti disciplinari.