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Giovedì, 25 Apr 2024

La Terza Sezione del Tar Lazio, con la sentenza n. 2796/2016, rischia di infliggere un colpo ferale al Miur, il cui operato nelle procedure di abilitazione scientifica svoltesi fino ad oggi è stato tutt'altro che esemplare.

Ma prima di innalzarci all”’universale”, a spiegare cioè il probabile effetto terremotante di questa pronuncia, scendiamo all’analisi del particolare, ossia del caso concreto esaminato dai giudici romani, certamente i migliori conoscitori della travagliata materia.

Tutto ha avuto inizio con un ricorso presentato nel 2014 da una candidata che si è vista negare l’idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di I fascia, nel settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica, tornata 2012.

In effetti, stando alla ricostruzione dell’operato della Commissione di concorso, poi pesantemente censurato dal Tar, sarebbe insorto chiunque, non solo la ricorrente.

Per il giudice amministrativo, che ha accolto il motivo di gravame enunciato nel ricorso, il giudizio della Commissione è viziato sotto i vari profili dedotti e riconducibili alla carenza di motivazione, dato che 3 commissari hanno concluso per l’idoneità della ricorrente, con apprezzamenti ampiamente positivi circa tutti i criteri e parametri applicabili (di natura sia quantitativa che qualitativa), mentre, al contrario, gli altri due, pur valutando, in misura prevalente, in termini positivi titoli e pubblicazioni, concludevano, in modo non pienamente giustificato, con l’adozione di un giudizio di inidoneità. Peraltro, nel giudizio collegiale si dà atto del superamento di tre mediane su tre e del giudizio ampiamente positivo dei 3 commissari, per i quali molte delle pubblicazioni sono” eccellenti” (la tabella del Dm 76/2012) e gli altri titoli dimostrano la maturità scientifica del candidato.

Sta di fatto che il giudizio finale della Commissione risulta negativo, perché 2 commissari su 5, pur essendo in minoranza, impediscono un diverso esito, favorevole alla ricorrente, per effetto della norma di cui all’art. 8, comma 5, del Dpr n. 222/2011, che per l’idoneità richiede il voto dei quattro quinti dei componenti della Commissione. Sul punto, il Tar ha avuto buon gioco nel richiamare la propria giurisprudenza, oltre che quella del Consiglio di Stato, in particolare il giudicato costituito dalla sentenza sez. VI, n. 470/2016, secondo cui la previsione regolamentare (quella cioè posta dal Dpr n.222/2011), assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quella di legge, che richiede la maggioranza dei componenti, ed è, dunque, “illegittima”.

Nel caso di specie, avendo conseguito il voto positivo della maggioranza dei commissari, per il Tar il candidato (ricorrente) deve considerarsi abilitato, essendo questo l’effetto discendente direttamente dalla norma regolamentare annullata in parte qua, una volta eliminato ex tunc ogni riferimento alla maggioranza dei quattro quinti.

E qui passiamo all”’universale” citato in premessa, dato che, come si è detto poc’anzi, il Tar fa riferimento a una precedente sentenza del Consiglio di Stato (n. 470/206) che, in quanto volta ad annullare una norma regolamentare, non può valere solo per le fattispecie particolari ma ha un’efficacia erga omnes.

I rischi per il ministero sono più che evidenti: nell’estendere il principio generale a tutti quelli che sono stati “condannati” all’inidoneità nonostante avessero ottenuto il giudizio positivo di 3 commissari su 5 (anziché di 4 su 5, come illegittimamente preteso dal Miur), lo stesso ministero e le università potrebbero trovarsi a dover fare i conti con un folto gruppo di non abilitati, pronti a ricorrere per ottenere “l’abilitazione diretta”, senza passare di nuovo per le relative commissioni esaminatrici, essendo - scrive il Tar - "Il giudizio finale abilitativo ... già insito in quello in concreto deliberato dalla Commissione secondo il quorum deliberativo da considerare, oggi ma anche per allora, legittimo e sufficiente".

Stiamo a vedere che succederà.

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