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Giovedì, 25 Apr 2024

Finora inderogabile, la mobilità diventa preferenziale per il Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Com’è noto, l’art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, al fine di ricoprire posti vacanti in organico, devono attivare la procedura di mobilità, provvedendo all’immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in via prioritaria di quelli in posizione di comando e di fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli dell’amministrazione presso cui prestano servizio.

Poiché la mobilità consente una riduzione dei costi e dei tempi rispetto a quelli richiesti dalla procedura concorsuale e assicura la migliore distribuzione del personale tra le amministrazioni, la ratio della disciplina risponde a evidenti esigenze di finanza pubblica costituzionalmente riconosciute, ma anche all’interesse delle amministrazioni, che possono avvalersi di personale già formato senza fare nuove assunzioni, e degli stessi dipendenti, che, non più indispensabili in un’amministrazione, possono utilmente lavorare altrove e magari nei pressi della loro residenza.

Anche la costante e univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, perciò, sempre affermato la necessità di attivare la mobilità prima di procedere a nuovi concorsi, regola la cui inosservanza avrebbe comportato l’annullamento dei concorsi indetti.

Un’improvvisa quanto imprevedibile inversione di rotta è invece avvenuta con la recente sentenza 1 giugno 2016, n.2318 della VI sezione, di riforma della decisione di primo grado del Tar Lazio (sez. I-quater, 2 dicembre 2014, n. 12129), che aveva dato ragione a un dipendente del Ministero della Giustizia, da alcuni anni in posizione di comando presso il Csm, che aveva impugnato gli atti di un concorso pubblico indetto dal Consiglio medesimo, lamentando la mancata attivazione preventiva della procedura di mobilità. E’ caduto così il favor legis per la mobilità, finora, come si è detto, sempre riconosciuto dai giudici amministrativi.

Sennonché, il nuovo orientamento non sembra affatto convincente, allorché ricava dalla norma sopra illustrata un principio di preferenzialità ma non di inderogabilità. Nemmeno la preferenza per lo scorrimento della graduatoria, infatti, può di per sé condurre ad escludere l’obbligo della preventiva mobilità previsto dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Non può consentirlo, in ogni caso, come invece afferma ora il Consiglio di Stato, il regolamento del Csm, che rimane comunque fonte secondaria, dunque subordinata alla legge. Né la normativa relativa al Csm può essere considerata lex specialis rispetto al d. lgs. n. 165 del 2001, essendo quest’ultimo disciplina di generale applicazione per tutte le amministrazioni, non escluso lo stesso Csm.

In attesa che sull’istituto in questione della mobilità intervenga, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, la Corte di Cassazione, fornendoci l’esatta interpretazione della norma che lo disciplina, si è rilevato (da Luca Busico su Lexitalia.it) che la pronuncia in commento, palesando un mal celato atto di “cortesia istituzionale”, potrebbe aprire il varco a incertezze operative in tutte le amministrazioni e a scenari di contenziosi diffusi.

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