Con sentenza n. 752 del 9 giugno 2016, il Tar Puglia - Bari - ha annullato l’esclusione da un pubblico concorso di un candidato che, contrariamente a quanto stabilito dal bando, aveva consegnato direttamente la domanda di partecipazione, anziché inviarla mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Pec.
Per i giudici amministrativi, infatti, la clausola contenuta nel bando de quo, che nel prevedere come unico mezzo di invio della domanda la raccomandata o la Pec, escludeva “ogni altra forma di presentazione e di trasmissione, pena la non ammissione”, contrasta con l’articolo 4 del Dpr 487/1994, che stabilisce che: «Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata (…) ».
Inoltre, il Tribunale sottolinea che il divieto implicito di presentare domande a mezzo di consegna diretta “non pare rispondere ad alcun apprezzabile interesse della P.A. procedente”.