Con sentenza n. 1437 del 13 settembre 2016, il Tar Puglia – Lecce, ha statuito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra negli ampi poteri discrezionali della P.A., la quale, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale, vantando i partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.
La revoca o l’annullamento d’ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela.