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Lunedì, 20 Mag 2024

Dopo le decisioni delle sezioni unite del Consiglio di Stato e di numerosi tribunali amministrativi, sull’annosa questione dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, tutto torna in discussione.

Con un recente sentenza (n. 5029 del 4 novembre 2015), la V sezione del massimo organo di giustizia amministrativa (Pres. Maruotti, Est. Caputo) ha preso in esame una ulteriore discriminante nella vexata quaestio.

Il Consiglio di Stato, infatti, non ha condiviso la tesi dei ricorrenti, in base alla quale “la proroga della efficacia delle graduatorie, di cui al d.l. n.101 del 2013, convertito con l. n.125 del 2013, dovesse estendersi, oltre a quelle relative a concorsi pubblici, anche alle graduatorie scaturenti dai concorsi riservati”.

Per i giudici, “in materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola, imposta dalla sopravvenuta normativa con la decorrenza ivi indicata, del concorso pubblico così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento”.

A supporto di tale motivazione, il collegio precisa che il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, ha espressamente circoscritto la proroga alle «graduatorie di concorsi pubblici», nell’accezione tecnico-giuridica della proposizione riferita alla tipica procedura d’accesso al pubblico impiego aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti culturali previsti dal bando e non (circoscritta) ai dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.

“Sul piano sistematico – si legge nella predetta sentenza – tale conclusione trova conforto nell’analisi della legislazione che si è succeduta in materia: fino al d.l. n. 207 del 2008, l’efficacia della proroga era riferita alle graduatorie per le «assunzioni del personale». A fare data dall’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, la proroga riguarda invece le graduatorie dei «concorsi pubblici».

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