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Lunedì, 20 Mag 2024

Con la circolare n. 4, datata 10 novembre 2015, il ministro della Funzione pubblica ha, di fatto, allentato le disposizioni contenute nell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015, che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti inseriti nel conto economico consolidato di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Pur mantenendo la possibilità di conferire incarichi gratuiti, la circolare interpretativa cancella il limite di durata annuale e il divieto di proroga o di rinnovo.

Per gli incarichi affidati prima della data del 28 agosto 2015, di entrata in vigore della legge 124/2015, la circolare precisa che gli stessi avranno la naturale scadenza prevista in origine ma le amministrazioni potranno, anche prima, revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore.

Quanto agli incarichi dirigenziali, la circolare ribadisce che non possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni di età. E’ fatta salva, però, la possibilità di affidarli a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non li abbiano ancora raggiunto tale età.

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