Con sentenza n. 11270/2016, il Tar del Lazio ha inferto un duro colpo all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
Per i giudici amministrativi, infatti, non rientra nei poteri conferiti dalla legge all’Anac quello di ordinare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (Rpc), attivo nei singoli enti, di dichiarare la nullità di una nomina perché l’incarico risulta inconferibile.
Con la predetta decisione, il Tar ha, infatti, accolto il ricorso proposto dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli allorquando era stata dichiarata l’inconferibilità dell’incarico attribuito al presidente dello stesso Consorzio.
Tale dichiarazione di inconferibilità era stata ufficializzata a seguito di una delibera dell’Anac, che ordinava al Rpc interno al Consorzio di procedere alla contestazione e di irrogare anche la sanzione ex articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, vale a dire il provvedimento attuativo della cosiddetta riforma Severino.
Per il Tar, lungi dall’intervenire in luogo del Responsabile della prevenzione nell’ente vigilato, l‘Anac doveva limitarsi a esprimere al medesimo Responsabile il proprio orientamento.
Sarebbe spettato poi all'ente, in ossequio alla propria autonomia organizzativa, adottare – nel rispetto della legge - le decisioni necessarie in materia di inconferibilità degli incarichi.