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Giovedì, 25 Apr 2024

Martedì scorso, 19 settembre, undici senatori del Movimento 5 Stelle (primo firmatario, Nicola Morra) hanno presentato un atto di sindacato ispettivo (n.4-08069), rivolto ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze. L’atto, che di seguito riportiamo integralmente, riguarda anche alcune vicende delle quali si è occupato il nostro giornale.

“MORRA, GIROTTO, DONNO, TAVERNA, ENDRIZZI, CASTALDI, CRIMI, PUGLIA, MARTON, SANTANGELO, MORONESE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è un ente di ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo, sottoposto a vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a seguito del terremoto del 21 agosto 2017, subito classificato dall'Ingv di magnitudo 3,6, profondità focale oltre i 10 chilometri ed epicentro in mare ad una decina di chilometri dalle coste ischitane, lo stesso Ingv è stato immediatamente oggetto di forti critiche da parte di scienziati ed esperti, che hanno costretto l'ente dopo alcune ore a correggere tali dati; il giorno successivo, nel corso del TG di Rai 2 delle ore 13, il presidente dell'ente, Carlo Doglioni, nel confermare l'epicentro del sisma in mare e la magnitudo 4, precisava che la faglia che aveva causato il terremoto era stata individuata "appena fuori Ischia";

a distanza di 4 giorni dal sisma, l'Ingv comunicava alla Commissione grandi rischi (Cgr) nuovi dati, che smentivano clamorosamente i precedenti, dal momento che localizzavano il sisma non più in mare, ma a un chilometro a sud ovest da Casamicciola Terme (dove ci sono stati i danni maggiori e le vittime) e a circa 2 chilometri di profondità;

in pratica, per alcuni giorni, l'ente ha fornito dati inesatti al Paese, al Dipartimento della Protezione civile, alla comunità scientifica e ai media, con tutte le conseguenze che si possono facilmente immaginare;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

ad essere oggetto di critiche non sono soltanto i dati scientifici dell'Ingv, ma anche quelli contabili e segnatamente quelli contenuti nei conti consuntivi dell'ente per gli esercizi dal 2012 al 2016;

l'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recita: "Nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato (...) presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario";

con circolare n. 33 del 28 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha cercato, a parere degli interroganti in maniera assai discutibile, di "addolcire" la precisa volontà espressa dal legislatore;

infatti, nel documento si interpreta il suddetto art. 15 e si afferma (pagg. 16 e 17) che "la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi [a partire dalle risultanze dei bilanci degli esercizi 2009 e 2010] non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile". Inoltre si precisa che "Al riguardo sarà cura dei Collegi dei revisori o sindacali porre particolare attenzione, nei casi in cui i conti consuntivi o i bilanci di esercizio di due esercizi consecutivi presentino un disavanzo di competenza o una perdita di esercizio, alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'equilibrio finanziario della gestione, accertando che dalle relazioni che accompagnano i documenti contabili emergano dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza";

per quanto riguarda l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è assolutamente indubitabile, perché documentalmente provato, che la gestione economico-finanziaria dell'ente per ben 4 esercizi finanziari consecutivi (2012, 2013, 2014 e 2015) ha registrato un disavanzo di competenza (entrate accertate meno spese impegnate) complessivo pari a circa 29 milioni di euro, così suddiviso: 1,6 milioni nel 2012; 6,8 nel 2013; 14,5 nel 2014 e 6 nel 2015;

gli ultimi consuntivi dell'Ingv che hanno registrato un avanzo di competenza risalgono alle gestioni 2010 (pari a 10.570.299,95) e 2011 (pari a 24.905.561,50);

di contro, da un attento esame dei bilanci consuntivi dell'Ingv riguardanti le annualità finanziarie 2013 e 2014, regolarmente approvati dal consiglio di amministrazione, emerge che il disavanzo di competenza complessivo di 21.395.798,49 euro (di cui 6.864.308,45 per il 2013 e 14.531.409,04 per il 2014) non è stato ripianato interamente, siccome richiesto dalla legge e dalla circolare citata, ma solo parzialmente con il ricorso all'avanzo di amministrazione disponibile, accertato nel 2012 (7.818.794,31 euro a valere per il 2013) e nel 2013 (3.772.070,31 euro a valere per il 2014);

per far quadrare i conti, come emerge in maniera inequivocabile dalla relazione illustrativa presente nei conti consuntivi, l'Ingv ha invece "utilizzato" anche l'avanzo di amministrazione indisponibile che è destinato a coprire spese già impegnate;

pertanto, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2014, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 30 aprile 2015, doveva essere rilevato dagli organismi di vigilanza lo stato di disavanzo di competenza non ripianato per due esercizi consecutivi (2013 e 2014), con conseguente commissariamento dell'ente da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia;

tale grave anomalia, più volte oggetto di articoli da parte del notiziario on line "Il Foglietto della Ricerca", non è stata segnalata neppure in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2015 il 12 maggio 2016. Anche il consuntivo 2015 si è chiuso con un disavanzo di competenza di 6.029.133,42 euro, asseritamente ripianato grazie a un avanzo di amministrazione disponibile di 6.492.326,70 euro, riferito all'anno precedente. Invero, dall'esame delle Relazioni che accompagnano i documenti contabili non sembrano emergere "dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza", siccome richiesto dalla circolare n. 33;

quanto all'esercizio finanziario 2016, il conto consuntivo approvato il 15 maggio 2017 evidenzia, dopo 5 anni, non un disavanzo ma un avanzo di competenza di 932.253,78, euro pari alla differenza tra le entrate accertate (113.507.584,74) e le spese impegnate (euro 112.575.330,96), che si appalesa ictu oculi come esempio di buona amministrazione delle risorse dell'ente da parte degli organi di vertice. Però, ad un esame più approfondito sembra emergere un clamoroso errore, laddove tra le entrate accertate figura l'importo di 4.100.000 euro quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 2016 destinate alla copertura delle spese di funzionamento per euro 2.050.000,00 (per totali euro 4.100.000,00)". E infatti, tra i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione alla data del 31 dicembre 2016, non figurerebbe alcun decreto di riparto e di assegnazione del finanziamento premiale né per il 2015 né tantomeno per il 2016;

l'ultimo decreto adottato dal Ministero nella specifica materia, n. 000615, risale al 4 agosto 2016 e ha ad oggetto i criteri di ripartizione del finanziamento premiale per l'anno 2015, da effettuarsi in base alla valutazione della qualità della ricerca e degli specifici programmi e progetti di ricerca proposti dai singoli enti, rimandando a successivi decreti la determinazione degli importi da assegnare agli enti proponenti, sulla base dei punteggi assegnati da un apposito comitato ministeriale;

pertanto, ad avviso degli interroganti, la predetta somma di 4.100.000 euro, risultando priva di titolo giuridico, non poteva e non può essere contabilizzata tra le entrate accertate dall'Ingv nell'esercizio finanziario 2016, con la conseguenza che anche tale annualità, al pari di quelle dal 2012 al 2015, si chiuderebbe con un disavanzo di competenza pari a 3.047.746,22 euro (e non un avanzo di 932.253,78 euro, come riportato nel citato conto consuntivo approvato il 15 maggio),

si chiede di sapere:

qualora i fatti contabili descritti trovino puntuale riscontro, quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano sollecitare affinché il conto consuntivo 2016 abbia gli indispensabili requisiti della correttezza e della veridicità;

se, dopo che l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia avrà corretto il conto consuntivo 2016, con la cancellazione dell'entrata accertata di 4.100.000 euro e l'iscrizione in bilancio di un disavanzo di competenza di 3.047.746,22 euro, al posto di un avanzo di 932.253,78 euro, intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare con urgenza, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il decreto di decadenza degli organi di vertice dell'Ingv, con la conseguente nomina di un commissario e ciò in quanto in due esercizi consecutivi (2015 e 2016) lo stesso Istituto ha riportato un disavanzo di competenza complessivo di 9.076.897,64 euro, senza che l'ente abbia raggiunto il richiesto il pareggio di bilancio, utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile, a causa della palese insufficienza dell'avanzo di amministrazione che sarebbe stato realizzato e resosi disponibile nel 2014 (6.492.326,70) e nel 2015 (2.218.103,10);

quali siano le argomentazioni giuridiche che fino a oggi avrebbero giustificato la mancata applicazione di una precisa disposizione legislativa (art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), posta a tutela della finanza pubblica, con il conseguente commissariamento di un ente nel quale, per un quadriennio, l'ammontare delle spese accertate ha superato quello delle entrate accertate, senza che il pareggio di bilancio sia stato raggiunto.

(4-08069)”

redazione@ilfoglietto.it

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