“È legittimo anzi doveroso il trasferimento del lavoratore che ha una relazione sentimentale con il dirigente. È importante la tutela dell'immagine dell'ufficio nei confronti degli utenti e degli altri dipendenti”.
E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 24450/17 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – depositata il 17 ottobre 2017, che ha confermato la sentenza n. 179/12, emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 13 giugno 2012.
La dipendente comunale, ritenendo vessatorio il provvedimento con il quale era stato disposto il suo trasferimento ad altro ufficio per incompatibilità ambientale, vale a dire per la relazione sentimentale che la stessa dipendente intratteneva con il dirigente, aveva citato in giudizio per mobbing l’ente locale.
La ricorrente aveva sostenuto a propria difesa che i continui trasferimenti da un ufficio all’altro avevano provocato in lei una sorta di “schizofrenia gestionale”, con una graduale emarginazione, che l’aveva costretta a ricorrere alle cure di uno psichiatra.
Di diverso avviso la Corte territoriale che, nel riconoscere la legittimità del trasferimento, ha ritenuto non provata la condotta vessatoria da parte datoriale.
A margine di tale sentenza, viene spontaneo chiedersi: perché l’ente locale non ha trasferito per incompatibilità ambientale il dirigente anziché la dipendente?