La Suprema Corte di Cassazione - prima sezione penale - con recente sentenza (n. 6064/2018), ha ribadito che il reato di molestie o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con un solo atto, purché particolarmente sintomatico dei requisiti della fattispecie tipizzata.
L'atto – si legge nella sentenza – per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.
Aggiungono, inoltre, i giudici che “per integrare il delitto di molestie, commesso per petulanza, è richiesto un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato".
Nel caso di specie, vi erano state tre telefonate tra imputato e persona offesa, circostanza che ha limitato all’imputato la condanna per il reato di molestie, ma senza l’aggravante della continuità.