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Venerdì, 19 Apr 2024

Con sentenza n.4065 del 13 aprile 2018, il Tar Lazio, Sez. III, ha deciso, rilevandone la fondatezza, il ricorso presentato da un candidato per l’annullamento del giudizio di "non abilitato" reso nei suoi confronti dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale - Settore Concorsuale 06/F2 - Malattie dell'Apparato Visivo, I Fascia - tornata 2016.

Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata con cinque giudizi negativi su cinque, in quanto sarebbe stato accertato il non pieno raggiungimento della maturità scientifica, necessaria per l’esercizio delle funzioni di cui trattasi, nonostante il possesso di quattro titoli (su un minimo di tre) dei dieci scelti dalla Commissione ed il superamento dei tre valori-soglia.

La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici fattori positivi.

Secondo il Tar, appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti le censure di violazione del regolamento n. 120 del 2016 (articoli 3, 5 e 6), nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 95/2016, come evidenziato da numerosi profili di carenza e contraddittorietà della motivazione.

Quanto sopra, in presenza del pieno raggiungimento, da parte del ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale (titoli curriculari e valori–soglia, di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M).

In tale contesto, la Commissione era chiamata a valutare, pressochè esclusivamente, la qualità delle pubblicazioni ed il relativo impatto nel settore scientifico di riferimento, in termini di qualità e originalità (ex art. 6 reg. cit.).

I giudizi individuali (tutti formalmente negativi) e il giudizio collegiale risultano, invece, in ordine ai profili sopra indicati, sostanzialmente apodittici: tutti i commissari, infatti, concordano sulla coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento ed uno di essi sottolinea “la collocazione dei prodotti…su riviste dotate di procedure di peer review con collocazione editoriale buona”; con espressioni del tutto generiche, tuttavia, i requisiti di originalità e innovazione vengono negati o definiti “poco evidenti”, con affermata scarsa visibilità e non riconosciuto prestigio del candidato “nel panorama anche internazionale della ricerca”: la mera enunciazione di tali formule, tratte dalla disciplina regolamentare, non rende tuttavia ragione del concreto apprezzamento effettuato, né aiutano in tal senso criteri, che risultino preventivamente redatti; dal giudizio collegiale infine, espresso in poche righe, non emerge un quadro di sintesi, che consenta di comprendere meglio l’apprezzamento stesso.

Non appare dunque rispettato, ad avviso del Tar, un coerente quadro valutativo, che avrebbe dovuto essere rapportato alla effettiva qualità della produzione scientifica, come rilevabile al di là degli indicatori (nella fattispecie, tutti positivamente sussistenti).

In mancanza di criteri predeterminati, o di una motivazione particolarmente accurata, si legge nella sentenza, la possibilità di mera enunciazione del giudizio in termini di qualità “non elevata” delle pubblicazioni (o di non raggiunta “maturità scientifica” del candidato) legittimerebbe conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, in grado di vanificare tutti i presupposti di oggettività della valutazione, previsti dalla disciplina vigente.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Tar ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e dovesse essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.

Per l’effetto, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.

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