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Venerdì, 19 Apr 2024

Nell’Allegato B al resoconto della seduta n. 073 del Senato della Repubblica di ieri, 18 dicembre 2018, è stato pubblicato l'Atto di sindacato ispettivo n. 4-01019, rivolto da 9 senatori del Movimento 5 Stelle (primo firmatario, Nicola Morra) al Ministro dell’istruzione, università e ricerca e al Ministro dell’economia e delle finanze.

L’iniziativa dei parlamentari fa riferimento ai bilanci consuntivi 2016 e 2017 deliberati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Di seguito, il testo integrale del predetto Atto.

“MORRA, MONTEVECCHI, TURCO, CASTELLONE, DI NICOLA, DESSI', ACCOTO, MARILOTTI, CORRADO - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con alcune precedenti interrogazioni (4-08069 del 19 settembre 2017 e 4-08778 del 20 dicembre 2017) presentate in Senato nel corso della XVII Legislatura venivano chiesti chiarimenti in ordine ad alcune vicende riguardanti l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente pubblico di ricerca finanziato in via ordinaria dallo Stato e sottoposto a vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

in particolare, col primo dei due atti di sindacato ispettivo, gli interroganti chiedevano, tra l'altro, chiarimenti in ordine alla somma di 4,1 milioni di euro, riportata nel conto consuntivo 2016 dell'ente, quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 2016 destinate alla copertura delle spese di funzionamento per euro 2.050.000 (per totali euro 4.100.000)" che, ad avviso degli stessi interroganti, alla data del 31 dicembre 2016 risultavano del tutto prive di titolo giuridico, idoneo a giustificarne l'accertamento;

l'ultimo decreto adottato dal Ministero dell'istruzione nella specifica materia, n. 000615, risaliva al 4 agosto 2016 e aveva ad oggetto i criteri di ripartizione del finanziamento premiale per l'anno 2015, da effettuare in base alla valutazione della qualità della ricerca e degli specifici programmi e progetti di ricerca proposti dai singoli enti, rimandando a successivi decreti la determinazione degli importi da assegnare agli enti proponenti, sulla base dei punteggi attribuiti da un apposito comitato ministeriale;

l'INGV, con nota prot. 0013057 del 9 ottobre 2017, a firma del presidente, professor Carlo Doglioni, indirizzata al Ministro dell'istruzione, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché ai firmatari della citata interrogazione 4-08069, rispondeva all'interrogazione stessa, di fatto sostituendosi ai Ministri competenti;

quanto all'accertamento quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 2016 destinate alla copertura delle spese di funzionamento per euro 2.050.000 (per totali euro 4.100.000)", ritenuto dagli interroganti privo di titolo giuridico, il presidente dell'INGV affermava che "il titolo giuridico che giustifica l'operazione contabile di accertamento è l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009";

la norma invocata, per gli interroganti, dispone una realtà assai diversa da quella assunta dall'INGV e ciò in quanto l'assegnazione della quota parte del fondo premiale, come noto, avviene annualmente, con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, che rappresenta il titolo giuridico idoneo a giustificare l'accertamento della somma;

per l'anno 2015, l'assegnazione dei fondi premiali per gli enti di ricerca è avvenuta con decreto del Ministero dell'istruzione in data 27 ottobre 2017 e la quota spettante all'INGV è stata di 2.689.950 euro; per gli anni 2016 e 2017, invece, l'assegnazione dei medesimi fondi è avvenuta con decreto dello stesso Ministero datato 5 febbraio 2018 ed ha riservato all'INGV la somma di complessiva di 4.609.575,43 euro;

entrambi i decreti di assegnazione dei fondi premiali per gli anni 2015 e 2016-2017, che costituiscono titolo per l'accertamento dell'entrata, sono stati emanati addirittura dopo più di un anno dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, con la conseguenza che l'INGV ha contabilizzato, con una sorta di forfait del tutto inedita ma illegittima ad avviso degli interroganti, nel proprio consuntivo 2016 tanto il fondo premiale per 2015 che quello 2016, i cui importi però non erano noti, con ciò alterando le risultanze dello stesso bilancio consuntivo che, qualora fosse stato redatto nel rispetto della legge, avrebbe evidenziato un disavanzo di competenza 3.047.746,22 euro e non un avanzo di 932.253,78 euro, come riportato nel citato conto consuntivo approvato il 15 maggio 2017;

inoltre, sia il conto consuntivo 2016 che quello 2017 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione dell'INGV, rispettivamente con deliberazione n. 367 in data 15 maggio 2017 e con deliberazione n. 571, in data 15 maggio 2018, perciò in ritardo rispetto al termine (30 aprile) previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011, con la conseguenza che nei confronti dell'ente (siccome rilevato sia dalla Ragioneria generale dello Stato, in data 27 luglio 2018, che dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione in data 12 ottobre 2018) deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che testualmente recita: "nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario",

si chiede di sapere, qualora i fatti di cui sopra trovino puntuale riscontro, se i Ministri in indirizzo intendano adottare, senza indugio alcuno, i provvedimenti di rito per il commissariamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il cui consiglio di amministrazione, violando i principi della correttezza e della buona amministrazione, non solo ha approvato a parere degli interroganti con ingiustificato ritardo e, quindi, in palese violazione di legge, i bilanci consuntivi relativi agli anni finanziari 2016 e 2017, ma, per quello relativo all'esercizio 2016, ha addirittura alterato le risultanze contabili, così fornendo una falsa rappresentazione della realtà, al fine di far apparire l'ente con un avanzo di competenza, anziché con un disavanzo, circostanza che avrebbe dovuto anch'essa comportare l'applicazione del suddetto art. 15, comma 1-bis, posto a tutela della finanza pubblica, considerato che per un quinquennio l'ammontare delle spese accertate aveva superato quello delle entrate accertate, senza che il pareggio di bilancio fosse stato raggiunto.

(4-01019)”

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