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Venerdì, 29 Mar 2024

Con sentenza n. 5744/2019, pubblicata lo scorso 8 maggio, la Sezione III Ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Pres. Lo Presti; Est. Vivarelli) ha accolto il ricorso proposto dal professor Gabriele Scarascia Mugnozza, assistito dall’avv. Mario Esposito, e, per l’effetto, ha annullato la nomina (già sospesa con Ordinanza n. 7143 del 15 febbraio 2018) del direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del Cnr, disposta dal consiglio di amministrazione con delibera n. 120 del 6 luglio 2018.

Il professor Scarascia Mugnozza, Ordinario di Geologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma Sapienza, nonché presidente della Commissione Grandi Rischi, dopo aver partecipato alla procedura selettiva per la nomina del nuovo direttore dell’IGAG - indetta dal Cnr in data 6 settembre 2017 con bando n. 364.264 - adiva il Tar del Lazio deducendo le censure di violazione degli artt. 1, 2, 7, 8, 11 del bando, degli artt. 9, 10, 13 e 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Cnr, dell’art. 14 dello statuto del Cnr, anche in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 4, 7, 11, 12 e 18 dello statuto medesimo, violazione degli artt. dell’art. 3 e 21-octies l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 97 cost; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per omessa motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste e per sviamento.

La predetta selezione aveva visto la partecipazione di 17 candidati. Dopo l’esame dei curriculum da parte dell’apposita commissione, nominata dal Presidente del Cnr con decreto del 6 febbraio 2018, erano stati 11 i candidati ad essere ammessi alla successiva prova del colloquio, all’esito del quale soltanto in 3 venivano ritenuti dalla stessa commissione idonei a ricoprire l’incarico di direttore dell’IGAG.

Nella sentenza del Tar si legge che “I candidati idonei passavano quindi alla seconda fase di valutazione incentrata su un documento elaborato dagli stessi, in forma anonima, concernente le linee strategiche ed i criteri di sviluppo delle attività dell’Istituto. I singoli documenti venivano sottoposti dal Presidente del Cnr al giudizio del Consiglio d’Istituto e del Direttore del dipartimento di afferenza per l’acquisizione del prescritto parere (i quali, secondo quanto esposto in gravame, valutavano l’elaborato redatto dal ricorrente in termini estremamente positivi, mentre non altrettanto favorevole era la valutazione del documento presentato dal controinteressato).”

All’esito dell’udienza di merito, il Tar, ritenendo giuridicamente fondate le censure mosse dal professor Scarascia Mugnozza all’operato del Cnr, accoglieva il ricorso dallo stesso proposto, con conseguente annullamento del provvedimento di nomina adottato dal cda del Cnr nel corso della seduta con delibera n. 120 del 10 luglio 2018.

Tale delibera - si legge sempre nella sentenza in rassegna - nel nominare il nuovo direttore dell’IGAG, si limita ad affermare “Considerato che le linee strategiche presentate sono ritenute coerenti con le esigenze di sviluppo dell’Istituto in argomento”, omettendo però di citare i precedenti pareri espressi dal Consiglio d’Istituto e dal Direttore del dipartimento di afferenza, pur essendo gli stessi previsti come obbligatori sia dal Regolamento di organizzazione che dalla lex specialis di gara che ad esso faceva rinvio.

Non solo - aggiungono i Giudici - ma la scelta ... (operata dal Cnr, ndr) risulta non in linea con i giudizi espressi in precedenza dal Consiglio d’Istituto e dal Direttore del Dipartimento che si erano pronunciati in maniera nettamente più positiva a favore del ricorrente” rispetto al candidato prescelto dal cda.

Al riguardo, il Collegio richiama l’art. 3 L. 241/90 che, come noto, stabilisce che “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”. “Nel caso qui in esame, invece, il provvedimento finale non ha affatto tenuto conto dell’istruttoria, anzi se ne è completamente discostato, senza fornire alcuna motivazione sul punto in spregio al principio secondo cui nel caso in cui l'amministrazione ritenga di doversi discostare dagli esiti dell’istruttoria – sulla base di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali - sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/07/2018, n. 479; Cons. Stato Sez. III, 18-04-2013, n. 2195)”, con la conseguenza che “la scelta … operata dal Consiglio di Amministrazione ha completamente vanificato, ponendola nel nulla, gli esiti della procedura valutativa sopra evidenziata”.

A tal proposito, il Tar sottolinea che “Si legge, infatti, nel parere del Consiglio di Istituto espresso sull’elaborato presentato – in forma anonima – dal ricorrente che ‘Il programma è molto ben organizzato e dimostra una profonda conoscenza dell'Ente e dell'Istituto in particolare. La descrizione delle attività dell'IGAG è frutto di una completa conoscenza delle competenze dei ricercatori e dei gruppi di ricerca che in esso operano e delle potenzialità che possono esprimere sia in ambito nazionale che internazionale. Molto interessante e condivisibile è l'analisi SWOT nella quale sono elencati e descritti i punti forza, le opportunità, ma anche le debolezze e i rischi incombenti sullo sviluppo della ricerca, della produttività scientifica, del personale, delle collaborazioni scientifiche, dei finanziamenti e molto altro. Dettagliata è anche la descrizione del contesto nazionale ed internazionale nel quale si collocano le ricerche svolte nell'Istituto e di come il candidato intende sviluppare le linee future avendo come riferimento i programmi CNR in ambito nazionale ed internazionale. Estremamente efficace ed esaustiva è la descrizione delle ricerche che vengono svolte dall'IGAG, ed il loro possibile sviluppo nell'ambito delle Aree Progettuali e Strategiche del DTA e dell'Ente. Nella parte dedicata alla riorganizzazione dell'IGAG vengono evidenziati sia gli aspetti positivi che le criticità e viene proposto un percorso di riordino che coinvolge sia la Sede Principale di Montelibretti sia le due Sedi Secondarie, tenuto conto delle tematiche scientifiche, attraverso una serie di passaggi istituzionali e di concertazione, con personale ricercatore, tecnico ed amministrativo, che lo rendono plausibile e realizzabile. Viene inoltre dato risalto ai settori strategici dell'IGAG, come ad esempio quello della geologia regionale e marina, ambientale, geochimica, mettendo in evidenza, tra l'altro, l'importanza delle attività legate alla mitigazione dei rischi naturali. Positivo è il grande risalto che viene dato allo sviluppo delle attività ed alle collaborazioni internazionali, alla collaborazione con Società e Imprese, alla divulgazione della cultura e della conoscenza scientifica ed alle attività di terza missione’.”

Lo stesso Tar precisa, inoltre, che, nel parere espresso dallo stesso Consiglio di Istituto nei confronti dell’elaborato del candidato prescelto dal cda del Cnr si legge che “Il documento è male organizzato ed il candidato delinea le linee strategiche di sviluppo delle attività in modo confuso e ripetitivo dimostrando una scarsa conoscenza delle attività dell'Istituto, dei progetti in essere e delle ricerche dei singoli ricercatori o gruppi di ricerca. Anche la situazione e le potenzialità di tutto il personale dell'IGAG, compreso quello a tempo determinato, assegnisti e borsisti, non sono conosciute. Si prendono a riferimento modelli di strutture di ricerca esteri che poco hanno anche fare con la realtà italiana. Nel documento vengono inoltre auspicati interventi e proposte soluzioni scarsamente praticabili sia in ambito CNR che in altri organismi di ricerca italiani. Le linee di sviluppo proposte appaiono spesso nebulose e contraddittorie. A volte ciò deriva da una grammatica e da una sintassi espositiva non sempre cristallina, che si accompagnano anche a numerosi errori di scrittura. Il documento avrebbe probabilmente meritato una rilettura da parte del candidato. Il riferimento alla UOS di Pisa, ad un Consiglio Scientifico e la costruzione sintattica di alcuni periodi fa supporre che si sia fatto ricorso ad un attingimento da documenti predisposti per altre realtà. Il documento risulta assolutamente inadeguato sia nei contenuti sia nella forma. La correttezza ed il rispetto istituzionale per la nostra struttura forse avrebbe richiesto un più attento lavoro”.

Quanto poi ai pareri espressi dal Direttore del Dipartimento di afferenza dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), i Giudici scrivono che “Infatti, con riguardo all’elaborato presentato dal ricorrente si legge il seguente giudizio: ’Nel complesso, una relazione che offre spunti importanti sia di continuità sia di innovazione rispetto al passato, che non entra troppo nel dettaglio di come risolvere i problemi dell’Istituto (per esempio, come sostenere il rinnovamento dei laboratori) né di come impostare i rapporti con la rete di ricerca, ma che offre una chiara visione del ruolo di IGAG come punto di riferimento per la ricerca sui rischi geologici e ambientali, sia di origine naturale sia di origine antropica, coniugando ricerca e operatività’. “Per contro, con riguardo all’elaborato presentato ... (dal candidato prescelto dal cda, ndr) si legge: “Fra le misure per il rinnovamento dell’Istituto, viene citata la ‘definizione di un sistema di ridistribuzione dei fondi della dotazione ordinaria tra i ricercatori su base premiale’, senza però tenere conto del fatto che la dotazione ordinaria degli Istituti CNR è sostanzialmente assente. Nel complesso, un documento con una visione innovativa, entusiasta e inserita nell’ambiente di ricerca nazionale e internazionale, che tuttavia indica una limitata conoscenza dei meccanismi di funzionamento del CNR”.

In conclusione, per il Tar del Lazio, il ricorso proposto dal professor Gabriele Scarascia Mugnozza è meritevole di accoglimento “e, per l’effetto, va annullata la deliberazione n. 120, adottata in data 6 luglio 2018 dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche”.

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