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Sabato, 20 Apr 2024

Con sentenza n.23146/2020, pubblicata il 22 ottobre scorso, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’istruzione, con conseguente conferma della sentenza n. 1372/2013 della Corte d'Appello di Catania che, in parziale accoglimento dell'appello - proposto da una dipendente del Comune di Acireale, in servizio presso una scuola elementare con qualifica e mansioni di operatore scolastico - aveva condannato il medesimo Ministero al risarcimento dei danni patiti dall'appellante in conseguenza dell'infortunio sul lavoro e aveva condannato l'Inail al pagamento in favore della stessa appellante dell'indennizzo per inabilità assoluta temporanea di 150 giorni.

La dipendente, mentre prestava servizio presso l’istituto scolastico, era stata colpita al volto da una caffettiera esplosa durante la preparazione del caffè, che stava avvenendo, ad opera di soggetti non identificati, all'interno del locale utilizzato dal personale ausiliario.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto deciso in primo grado dal Tribunale, aveva ritenuto che l'infortunio fosse avvenuto in occasione di lavoro, in quanto la dipendente era intenta a svolgere le proprie mansioni, ed ha escluso il rischio elettivo e ciò in quanto l'azione che aveva determinato l'evento non era stata compiuta dalla stessa dipendente, che non aveva posto in essere alcuna condotta, volontaria ed abnorme, idonea ad interrompere il nesso causale.

Inoltre, la Corte nell’impugnata sentenza aveva evidenziato che il Ministero non aveva dimostrato di avere apprestato tutte le misure necessarie ad evitare il danno poiché, al contrario, dall'istruttoria era emerso che la preparazione del caffè all'interno del locale destinato agli operatori scolastici era abituale ed era stata consentita dal datore di lavoro, il quale non aveva vigilato, come era suo onere, per impedire che nell'ambiente di lavoro si realizzassero situazioni pericolose per i lavoratori.

Non condividendo la decisione della Corte d’Appello, il Ministero dell’istruzione, la Direzione Scolastica Regionale di Catania e il Circolo Didattico Elementare di Acireale ricorrevano in Cassazione dove, nella qualità di controricorrenti, si costituivano l’Inail, la dipendente, e il Comune di Acireale nel cui organico, all’epoca, risultava la medesima dipendente in servizio presso la scuola elementare. Ed infatti, solo in data successiva all’evento per cui era insorta la controversia, l'art. 8 della legge n. 124/1999 ha previsto il trasferimento nei ruoli statali del personale ATA dipendente degli enti locali in servizio presso le istituzioni scolastiche ed ha anche abrogato le disposizioni che prevedevano che tale personale venisse fornito dai comuni e dalle province (artt. 91 e 144 del R.D. n. 383/193).

Il Ministero ricorrente, a supporto dei motivi di doglianza, innanzitutto sosteneva che la Corte d’Appello, doveva escludere la legittimazione del Ministero e dell'Istituto Scolastico e ritenere passivamente legittimato solo il Comune di Acireale, alle cui dipendenze la dipendente, transitata nei ruoli statali solo a far tempo dal 1° gennaio 2000, prestava servizio al momento dell'infortunio.

In secondo luogo, contestava la violazione dell'art. 2087 cod. civ., non invocabile dalla lavoratrice, sia perché la preparazione del caffè non costituisce un'attività da espletare all'interno dell'istituto scolastico, sia in quanto la stessa avrebbe dovuto impedire che il fornello elettrico e la caffettiera venissero utilizzati impropriamente nel locale dove la stessa svolgeva le proprie mansioni.

Ed ancora, per il Ministero gravava sulla danneggiata l'obbligo di provare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. in tutti i suoi elementi costitutivi, onere non assolto nella fattispecie perché l'evento dannoso si era verificato in conseguenza di una condotta estranea alla prestazione lavorativa ed addebitabile alla stessa.

Infine, sempre secondo il Ministero, la dipendente aveva quantomeno concorso alla causazione del danno.

Tali argomentazioni sono state tutte disattese dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte che, preliminarmente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale proposto dalla Direzione Scolastica Regionale di Catania e dal Circolo Didattico Elementare di Acireale, che non avevano interesse ad impugnare la sentenza della Corte d’Appello, con la quale la domanda risarcitoria è stata accolta nei confronti del solo Ministero dell'istruzione, condannato al pagamento della complessiva somma di euro 11.299,00.

Nel merito, ha statuito che “la sentenza impugnata non è affetta dal vizio di violazione di legge denunciato perché correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto, da un lato, di valorizzare, relativamente alla dipendente, la scissione fra rapporto organico (con il Comune di Acireale, ndr) e rapporto di servizio (con il Ministero dell’istruzione, ndr) e, dall'altro, che gravasse sul Ministero, il quale per il tramite del dirigente scolastico gestiva l'organizzazione dell'istituto scolastico, l'obbligo di vigilare affinché nell'ambiente di lavoro non si realizzassero situazioni pericolose”.

Ritenuti infondati anche il secondo e il terzo motivo di doglianza, nella parte in cui si assumono l'inapplicabilità dell'art. 2087 cod. civ. (2° motivo) e si pretendono di sussumere la fattispecie nel diverso ambito della responsabilità extracontrattuale (3° motivo).

“Si è già detto – scrivono i Giudici – che l'obbligo di sicurezza non fa capo solo al titolare del rapporto organico (il Comune di Acireale, ndr) bensì si inserisce nel sinallagma del rapporto di servizio (con il Ministero, ndr) e, pertanto, ha natura contrattuale e resta disciplinato dall'art. 2087 cod. civ., oltre che dalla normativa speciale dettata a tutela della salute dei lavoratori;” e che “è, conseguentemente, applicabile alla fattispecie il principio di diritto, affermato da questa Corte e qui ribadito, secondo cui «in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso» (Cass. n. 30679/2019)”.

La Corte territoriale – sottolineano i Giudici - con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha escluso il rischio elettivo, perché la caffettiera esplosa era stata posta sul fornello non dalla dipendente ma da terzi non identificati, ed ha anche ritenuto provato che l'attività pericolosa si svolgeva in modo sistematico all'interno dell'istituto, sicché, evidentemente, il datore di lavoro, che non l'aveva impedita, era venuto meno al suo dovere di vigilare e di emanare specifiche direttive volte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi”.

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per ciascuno dei tre controricorrenti in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

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