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- di Flavia Scotti
La legge del 28 marzo 2001, n. 145, che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, sottoscritta a Oviedo nel 1997 e recepita dall’Italia con legge n. 145/2001, parla chiaro: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".