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- di Redazione
Con sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso di alcuni candidati, risultati idonei in un concorso per dirigenti amministrativi indetto dal Miur.
Con sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso di alcuni candidati, risultati idonei in un concorso per dirigenti amministrativi indetto dal Miur.
Esclusa da un concorso, una candidata impugna l’esito sfavorevole della procedura davanti al giudice amministrativo, rilevando l’incompatibilità di due componenti la commissione: l’uno per aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale RSU; l’altro per aver svolto attività di collaborazione scientifica per un prolungato arco temporale con due candidati poi risultati vincitori.
Capita che, quando uno meno se lo aspetta, il passato ritorni come presente, magari facendoci rivivere un momento (talvolta una stagione) piacevole, ovvero, al contrario, precipitandoci in situazioni sgradevoli, se non addirittura in qualche specie di incubo, come è accaduto a un signore, che, soltanto per aver partecipato a una procedura di gara, si è ritrovato prigioniero - è il caso di dirlo - delle conseguenze di un singolare, quanto assurdo, episodio occorsogli oltre 40 anni prima (in concreto, il fatto di essersi presentato in ritardo al contrappello, quando era giovane di leva) e che ora tornava nuovamente a condizionare pesantemente la sua vita.
Con la sentenza n. 18965 del 2015, la Suprema Corte di Cassazione – sezione Lavoro – si è pronunciata in merito a un ricorso proposto da alcuni dipendenti di una amministrazione pubblica, in materia di corretta gestione del personale assegnato all’Ufficio stampa.
In attesa della Buona Università (che pare, ma poco importa, non si chiamerà più così), ossia dell’annunciata riforma delle selezioni per diventare accademici, continua, senza tregua, la saga dei ricorsi contro il Miur, aventi ad oggetto l’abilitazione scientifica nazionale.
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