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- di Rocco Tritto
Con ordinanza n.10623, depositata il 20 aprile 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e non per grave insubordinazione, siccome disposto dall’azienda nei di lui confronti, basato su contestazione che addebitava al medesimo dipendente la mancata effettuazione del lavoro straordinario, nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016, per ragioni produttive.