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Venerdì, 30 Gen 2026

di Roberto Tomei

In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione (190/2012), è stato approvato il decreto legislativo n. 39/2013 in cui, accanto al tradizionale istituto della incompatibilità, variamente rimodulato, ha fatto il suo debutto la figura iuris della inconferibilità, da intendere come la preclusione, permanente o temporanea, a attribuire gli incarichi previsti nel decreto stesso (vale a dire quelli conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2 del dlgs. 165/2001, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico) a: coloro che siano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione; che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

La prima ipotesi di inconferibilità si riferisce ai pubblici ufficiali condannati (con sentenza anche non definitiva, cui viene equiparato il patteggiamento ex art. 444 cpp.) per reati contro la p.a., che perciò non possono ricoprire incarichi di sorta nell’amministrazione.

Per i soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, l’inconferibilità può essere specifica, ossia per un incarico in un determinato settore o ufficio, ovvero generale, se riguarda incarichi di vertice, essendo questi in grado di condizionare l’azione intera dell’amministrazione.

Quanto, infine, all’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico, la ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi siano attribuiti, successivamente a un mandato politico, proprio a causa della fine del mandato stesso, anziché su criteri di merito e di professionalità, sicché inserisce una cesura tra la fine della carica politica e la possibilità di assumere incarichi.

La legge determina, poi, a seconda dei casi, la durata del periodo di inconferibilità che, per i reati più gravi, può essere addirittura perpetua.

Mentre l’incompatibilità è un vizio che può insorgere anche successivamente, l’inconferibilità va verificata una tantum, alla data di conferimento dell’incarico, momento in cui l’interessato deve dichiarare l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità.

La dichiarazione, che va rinnovata ogni anno e per tutta la durata dell’incarico, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico stesso e deve essere pubblicata sul sito dell’ente.

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