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Venerdì, 30 Gen 2026

Il 29 ottobre scorso, il Senato ha approvato, in seconda lettura, la nuova legge in materia di diffamazione a mezzo stampa, che prima di entrare in vigore dovrà acquisire l’ok della Camera.

Il provvedimento, che avrebbe dovuto limitarsi a cancellare il carcere per i giornalisti, in realtà ha apportato modifiche peggiorative alle disposizioni contenute nella legge n. 47 del 1948.

Di seguito, riportiamo il commento, pubblicato sul sito www.francoabruzzo.it, dell’avv. Caterina Malavenda, uno dei massimi esperti in materia di Diritto dell’informazione.

di Caterina Malavenda*

Caro direttore, con la sua approvazione in seconda lettura al Senato, si avvicina il momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla diffamazione ed il testo finale, emendabile ancora alla Camera, dove sta per tornare, non appare la migliore soluzione ai molteplici problemi sul tappeto.

Anche a voler essere ottimisti e guardare il bicchiere mezzo pieno, non si può dire che, nello scambio fra il carcere (eliminato) e la rettifica (potenziata) con l'inasprimento di pene pecuniarie ed accessorie, ci sia stato un vero miglioramento.

Partiamo dalle pene: via la reclusione, per la stampa, radiotelevisione e anche testate on line, dopo l'approvazione di un emendamento dei 5 Stelle, è prevista la multa fino a 10 mila euro, una somma non modesta per chi vive di accessi e pubblicità. L'equiparazione fra mezzi diversi, tutti costretti nelle stesse regole, in questo caso, come in altri, genera conseguenze paradossali.

La rettifica diventa causa di non punibilità, che sia pubblicata spontaneamente o su richiesta dell'interessato, purché con modalità ulteriormente penalizzanti, in particolare senza commento, senza risposta e senza titolo, a meno che il suo contenuto sia falso o suscettibile di incriminazione penale. Bene, si dirà.

Il direttore che non la pubblica perché non si può replicare, verrà condannato, se ha sbagliato, insieme con il suo giornalista: quindi rimane libero di decidere. In realtà, se l'interessato si rivolge al giudice, per «costringere» il direttore alla pubblicazione, ostinarsi nel rifiuto avrà per lui conseguenze economicamente pesanti — una sanzione da 8 a 16 mila euro — e professionalmente rischiose, in ragione dell'automatico deferimento all'organo disciplinare. E non basta: se il giornalista chiede la pubblicazione di una rettifica a un suo articolo, potrà denunciare il suo direttore, che si rifiuti di farlo.

Nessun alleggerimento è, peraltro, intervenuto sulla sua responsabilità, di fatto oggettiva, per omesso controllo, anche quando l'articolo è firmato. Anzi, è stata addirittura ampliata, visto che il direttore risponderà in proprio di tutto quanto è privo di firma; ed estesa ulteriormente, visto che la stessa responsabilità è ora prevista per il direttore della testata radiotelevisiva, finora immune da colpa per omesso controllo e persino per chi dirige un giornale on line registrato, prodotto soggetto, per sua natura, a continui aggiornamenti e che necessita, dunque, di un controllo senza interruzioni.

Il primo e più utile consiglio, allora? Non registrare le testate on line e non assumerne la direzione, se non si ha molto denaro e non si soffre d'insonnia.

Del tutto pleonastica risulta, infine, la facoltà, riconosciuta al direttore, di delegare le funzioni di controllo a un suo giornalista, peraltro senza alcun incentivo economico: quale persona sana di mente accetterebbe.

Nessuna novità utile neppure sul fronte dei risarcimenti per querele o cause civili temerarie, visto che le sole modifiche introdotte ribadiscono di fatto quanto previsto da norme già in vigore. Anzi, nel caso di querele temerarie, l'emendamento approvato finisce per escludere in modo definitivo che il giornalista possa essere risarcito, visto che la formula con la quale di norma viene assolto — perché il fatto non costituisce reato — non è compresa fra quelle che consentono il risarcimento. Mentre è lecito dubitare che l'impianto normativo favorisca la circolazione delle informazioni, una novità assoluta riduce la possibilità di accedere a quelle già circolate.

È stato introdotto, infatti, il diritto di chiedere, oltre che la rettifica e l'aggiornamento delle informazioni, anche l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca, senza alcun contraddittorio, di quanto l'interessato — o i suoi eredi o il suo convivente — ritenga, a suo insindacabile giudizio, diffamatorio o lesivo della sua privacy, con la facoltà di rivolgersi al giudice, in caso di rifiuto.

Un contenzioso infinito rischia di travolgere chi decidesse di resistere alla probabile valanga di richieste e buchi progressivi impediranno di conservare intatta la memoria storica di eventi, anche importanti, in assenza di temperamenti ad un diritto che appare assoluto.

Si sarebbe potuto fare di più e di meglio, ad esempio, diversificare le regole, a seconda del mezzo, eliminare la norma sulla responsabilità del direttore, se è noto l'autore, fissare regole più stringenti per i risarcimenti da lite temeraria, modulare meglio la rettifica, consentendo una maggiore libertà di scelta e la facoltà di replicare, quando appaia inevitabile e prevedendone la collocazione in uno spazio convenzionale.

A questo punto, essendo inutile recriminare o dare suggerimenti, che rimangono inascoltati, c'è solo da sperare che questa legge, così com'è, non veda mai la luce.

*Avvocato esperto in Diritto dell'informazione

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