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Venerdì, 30 Gen 2026

di Rocco Tritto

Dire anno nuovo vita nuova, per l’Università La Sapienza di Roma, forse è troppo, ma che il 2014 appena cominciato abbia esordito con una “ventata di chiarezza” nel più antico ateneo romano sono in tanti a pensarlo, soprattutto tra coloro che sono disposti a dare il giusto riconoscimento a una recente pronuncia dei giudici amministrativi.

Nell’accogliere il ricorso presentato da alcuni docenti (professori ordinari e associati), il Tar Lazio, sez. III (Pres.Bianchi, Est. Vivarelli), con sentenza 2 gennaio 2014, n.29, annullando l’art.32, comma 2, lettera a) dello statuto della predetta università, ha sancito infatti l’importante principio dell’illegittimità di norme, come appunto quella contenuta nel suddetto articolo, secondo cui non avrebbero titolo all’elettorato attivo a cariche accademiche i docenti universitari qualora risultino parzialmente inattivi nell’attività di ricerca ovvero abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica.

Tale previsione, infatti, a parere dei giudici amministrativi, risulta irragionevole in quanto ha un effetto sanzionatorio che incide sullo status di docente universitario e che non risulta ammesso, anche alla luce del dettato normativo (art. 4, comma 2 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.8, convertito in legge 4 aprile 2002, n. 56).

Al riguardo, è stato sottolineato che le norme che disciplinano l’elettorato attivo nell’ambito delle competizioni elettorali (cfr. art.2 della l. n.1058 del 1947) pongono limitazioni a tale diritto soltanto nei casi più gravi, ovvero in quelli in cui già la legge fa espressamente discendere la perdita del diritto in questione, come la condanna per una serie di reati ritenuti di particolare gravità ovvero che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

Atteso, dunque, che lo status di elettore ammette limitazioni solo nei casi più gravi ovvero in  quelli che incidono sulla moralità dell’interessato in maniera tale da risultare incompatibili con il mantenimento di detto status, la limitazione di un diritto che costituisce esplicazione di un principio democratico (come l’elezione degli organismi dell’università) non può certamente essere rimessa all’ampia discrezionalità dell’ente resistente, ossia della università stessa.

Con l’occasione, il Tar ha altresì precisato che la legge consente agli statuti delle università di intervenire soltanto in materia di elettorato attivo e non di quello passivo, la cui disciplina è sottratta in maniera assoluta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario.

In ogni caso, nel suo complesso, la materia dell’elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del disposto di cui all’art.3 del d.lgs. 30 marzo 2001,n.165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art.63, comma 4, dello stesso d.lgs. 165/2001.

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