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Venerdì, 30 Gen 2026

di Adriana Spera

“In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”.

Questo il testo del comma 9, dell’art. 1 della legge n. 243 del 2004, sopravvissuto allo tsumani pensionistico della cosiddetta riforma Fornero, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Ebbene, dopo l’entrata in vigore della predetta riforma, c’è stata una sorta di assalto alla legge del 2004, che per tanto tempo era rimasta quasi del tutto inutilizzata.

Infatti, stando ai dati recentemente diffusi dall’Inps, a chiedere la pensione con le vecchie regole, ma da liquidarsi con il solo sistema “contributivo”, che comporta rispetto al “retributivo” in media una riduzione dell’assegno mensile di circa il 30%, sono state 17.565 lavoratrici (pubbliche,private e autonome), di cui oltre 15 mila, un vero boom, dal 1° gennaio 2012 a oggi.

L’Inps, al punto 7.2 della circolare del 4 marzo 2012 (la n. 35), ha interpretato, in senso del tutto restrittivo, la portata del predetto comma 9, precisando che il 31 dicembre 2015 non è il termine ultimo per presentare la domanda di opzione per il trattamento pensionistico “contributivo”, ma la data entro la quale la richiedente deve aver maturato il diritto a percepire l’assegno mensile di quiescenza, per ottenere il quale occorre aggiungere ai 57 anni di età altri 15 mesi (21 per le lavoratrici dipendenti), vale a dire 12 mesi di attesa per l’apertura della “finestra mobile”di uscita e 3 mesi per l’aumento della speranza di vita.

In pratica, la dipendente che ancora volesse utilizzare la legge 243, che andrà a scadere alla fine del 2015, deve aver compiuto 57 anni di età entro il 30 settembre 2014; per le autonome, invece, 58 anni entro il 28 febbraio del corrente anno.

L’interpretazione della norma fatta con la richiamata circolare dell’Inps ha sollevato forti perplessità, tant’è che a novembre scorso in Commissione Lavoro è stata approvata una risoluzione (prima firmataria Marialuisa Gnecchi, deputata del Partito democratico), che “impegna il Governo a sollecitare l'Inps, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, come peraltro chiaramente definito nella citata disposizione di cui all'articolo 24, comma 14”.

Ad oggi, però, né dal governo né dall’Inps sono giunte le attese novità.

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