Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 01 Mag 2026

Con una recente sentenza (n. 2709 del 27 maggio 2014), il Consiglio di Stato torna a occuparsi di una problematica assai sentita: l’equipollenza dei titoli di studio in occasione della partecipazione a concorsi pubblici.

Il bando di un pubblico concorso – chiariscono i giudici di Palazzo Spada - va interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

Pertanto, nel caso in cui il bando di concorso non preveda espressamente una equipollenza tra titoli professionali richiesti per l’ammissione - e, quindi, di univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l’accesso ai soli titoli indicati nella lex specialis - le previsioni del bando medesimo possono essere integrate dall’interprete nel senso di consentire la partecipazione per i possessori di titoli equipollenti ex lege: ma ciò, per l’appunto, avviene nelle sole ipotesi in cui si rinvengano nell’ordinamento norme di legge cc.dd. "auto esecutive", le quali puntualmente e direttamente sanciscano l’equipollenza tra i titoli anzidetti, e non necessitino pertanto per la loro concreta applicazione dell’intermediazione di altre disposizioni normative dello stesso grado o di grado subordinato, ovvero di provvedimenti amministrativi.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Data center, non solo straordinaria fame di energia ma anche finanziaria

Dei data center, che ormai spuntano come funghi da ogni dove, si conosceva la straordinaria fame...
empty alt

Bevagna omaggia Francesco d'Assisi, a 800 anni dalla morte

Dal 30 aprile al 3 maggio, storici, docenti universitari, ricercatori, musicisti, giocolieri e...
empty alt

26 aprile 1986: il disastro nucleare di Chernobyl

Quarant’anni fa, in Ucraina, la mattina del 26 aprile 1986 segnò uno spartiacque nella storia...
empty alt

Cosa caratterizza la folle corsa alla spesa militare?

Gli anni Venti del XXI faranno storia, sicuramente. Non tanto per le loro innumerevoli crisi, che...
empty alt

Ricerca: grazie a una molecola, l’immunoterapia potrebbe curare anche i tumori 'freddi'

L'immunoterapia rappresenta una delle rivoluzioni più importanti dell’oncologia moderna perché non...
empty alt

“Bancarotta idrica globale”, il dramma del 75% della popolazione mondiale

L'interruzione dell'erogazione idrica potabile che abbiamo avuto per quattro giorni in Valpescara...
Back To Top