Con sentenza n. 227, pubblicata il 25 gennaio 2016, il Consiglio di Stato – Sezione V – ha statuito che un concorso pubblico deve ritenersi illegittimo nel caso in cui il bando sia stato pubblicato solo nel sito informatico dell’amministrazione e non anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per i giudici di Palazzo Spada, l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorsi a posti di pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 – costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale obbligo – si precisa in sentenza - non è venuto meno con l’art. 32 della legge n. 69 del 2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni – anche di rango secondario – che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – conclude il collegio giudicante – comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.