Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 23 Ott 2026

Con sentenza n. 5901 del 2017, il Tar Campania, sez.VI ha accolto il ricorso avverso il diniego opposto all’istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013, volta a acquisire documenti e informazioni concernenti la presenza, in un determinato periodo, sul posto di lavoro di un dipendente della società Sviluppo Campania, partecipata assoggettata al controllo della Regione.

Il giudice ha spiegato l’accoglimento del ricorso per aver rilevato la violazione del predetto art. 5, laddove prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso il richiedente “può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (d’ora in avanti: RPTC), stante che la decisione sull’istanza di accesso del ricorrente è stata direttamente adottata dal RPTC e senza neanche l’eventuale coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali. Ma c’è di più, atteso che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare il pregiudizio che l’ostensione del solo dato della presenza al lavoro avrebbe comportato, potendo oscurare ogni altro riferimento alle ragioni delle eventuali assenze dal lavoro.

Considerando gli interessi in gioco - precisa il Tar - appare certamente prevalente il diritto a conoscere del richiedente, poiché, come testé anticipato, l’amministrazione “nel fornire tale dato generico avrebbe potuto omettere tutte le informazioni che emergevano dai documenti di presenza impattanti con il diritto alla riservatezza del controinteressato, quali per esempio l’astensione dal lavoro per malattia”. Infatti, “la documentazione dalla quale emergono i rilevamenti delle presenze del personale in servizio rientra proprio nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento da parte di un dato ente delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo da parte di questo delle risorse pubbliche, finalizzato alla partecipazione al dibattito pubblico”.

Secondo il Tar, risulta fondato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del diniego ricevuto sulla sua istanza, non essendo possibile” ricostruire quel percorso fattuale e giuridico che l’amministrazione avrebbe dovuto fare e la valutazione dalla stessa operata degli interessi in gioco, valutazione che alla stessa compete, a maggior ragione allorquando (come nel caso di specie, ndr) c’è opposizione all’ostensione da parte del controinteressato”.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Il conto del carovita lo pagano i più poveri e gli “sconti” alla pompa non funzionano

Poiché ci troviamo di nuovo nel bel mezzo di una crisi energetica – la seconda in pochi anni – che...
empty alt

Sanità, Corte dei conti: risorse e interventi per ridurre le liste di attesa

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei...
empty alt

“Tortura e genocidio”, il contrastato Rapporto di Francesca Albanese

Tortura e genocidio. Rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei...
empty alt

La geometria che salva le foreste: come la disposizione degli alberi protegge la biodiversità

Quali specie rischiano maggiormente di sparire da un ecosistema? La risposta più logica...
empty alt

“Balcanica”, opera prima impegnata e militante di Nicola Sorcinelli

Balcanica, regia di Nicola Sorcinelli, con Matilda De Angelis (Greta), Prince Chughtai (Habib),...
Back To Top