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Domenica, 28 Apr 2024

Con sentenza n. 3493 del 29 marzo 2018, il Tar Lazio, Sezione III, ha deciso, rilevandone la fondatezza, il ricorso proposto da una candidata per l’annullamento del giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 05/DF1- Biologia applicata.

Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata, con cinque giudizi negativi, in quanto solo per tre delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate – undici delle quali “congrue e di particolare impatto nel settore”, con “collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale” – il “contributo individuale della candidata” emergerebbe “con chiarezza”. Tale valutazione è contestata dall’attuale ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in via preponderante attinenti alla motivazione dei giudizi, in rapporto alla complessiva figura professionale della stessa ed ai relativi meriti scientifici.

Secondo il Tar, appaiono meritevoli di accoglimento le censure di violazione del regolamento n. 95 del 2016 (art. 8) e di eccesso di potere per difetto di motivazione, riscontrabile nei giudizi individuali e in quello collegiale.

Quanto sopra in presenza del pieno raggiungimento, da parte della ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero degli almeno tre titoli curriculari, fra i dieci elencati dalla Commissione (che nella fattispecie ne ha riconosciuti, in realtà, ben sette), nonché dei tre su tre valori–soglia, di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M.

L’unica connotazione negativa deve ritenersi riferita, quindi, all’apporto individuale della candidata: apporto che sarebbe stato ravvisato in soli tre lavori – “congrui e di rilievo” – su undici.

Anche sotto quest’ultimo profilo, tuttavia, sottolinea il Tar, esistono parametri di riscontro, che avrebbero potuto essere ulteriormente puntualizzati dalla Commissione nei propri criteri, quale importante elemento di giudizio in rapporto a pubblicazioni frutto, come spesso si verifica, di collaborazione fra più autori.

La stessa ricorrente ricorda alcuni criteri comunemente in uso, come quello di primo o ultimo autore indicato, o di primo o ultimo “corrisponding”, proponendo – su tale base – una diversa e più favorevole valutazione della propria posizione. Resta il fatto, in ogni caso, che l’enunciato risulta nei giudizi di cui trattasi apodittico, poiché privo di ogni riferimento concreto, in ordine sia ai criteri adottati che alle opere coinvolte.

I giudizi individuali, inoltre, appaiono praticamente sovrapponibili, al di là di minime differenze lessicali, in misura che va oltre il semplice riferimento ai parametri rimessi all’apprezzamento di ciascun commissario.

Il carattere non differenziato dei giudizi individuali, d’altra parte, non può non considerarsi invalidante in rapporto ad una motivazione, da esprimere in modo puntuale e convincente, come in precedenza ricordato, soprattutto in caso di avvenuto raggiungimento di tutti gli indicatori. E’ chiaro, infatti, che – pur non essendo vietati contatti fra i componenti della Commissione esaminatrice – si richiede a ciascuno di essi di esprimere il proprio personale apprezzamento: apprezzamento, come può ritenersi fisiologico, anche divergente e seguito da valutazione collegiale, al fine di realizzare una sintesi delle diverse opinioni, o di prendere atto dell’opinione di maggioranza.

In tale contesto, giudizi individuali identici, o quasi, in quanto indice di non reale pluralità di valutazioni (o di valutazioni non autonome) costituiscono sintomo di vizio funzionale dell’atto conclusivo della procedura, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, di cui pure è contestata la violazione (cfr. in tal senso TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 luglio 2016, n. 7846).

Nella situazione in esame, peraltro, continua il Tar, anche il giudizio collegiale appare affetto da contraddittorietà o, comunque, mal formulato, laddove – pur essendo stati riconosciuti la coerenza con il settore, l’ottima collocazione editoriale e la rilevanza scientifica delle pubblicazioni (con unico addebito attinente, appunto, all’apporto individuale della candidata) – la Commissione valuta la non piena maturità scientifica di quest’ultima, con scarsa coerenza, “in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale”.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Tar ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e dovesse essere accolto e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza sopra illustrata.

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