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Sabato, 04 Mag 2024

Con sentenza 7 maggio 2018, n. 2697, la VI sezione del Consiglio di Stato, respingendo il ricorso di un professore ordinario dell’Università degli Studi Roma Tre, che chiedeva la riforma di una precedente sentenza del Tar Lazio, sez. III, n.11435 del 2014, ha sancito l’abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio anche per docenti e ricercatori universitari.

I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che essa s’inserisce nel quadro delle misure volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, finalità richiamata espressamente nel preambolo del DL 90/2014 e, quindi, ben lungi da esser estranea al contenuto ed alla materia del medesimo decreto, essa costituisce un primo intervento, peraltro puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore.

Inoltre, hanno considerato manifestamente infondata ogni questione su una pretesa disparità di trattamento a favore dei magistrati, in quanto la disciplina transitoria derogatoria per i magistrati è stata dettata in vista della necessità di ovviare alle conseguenti possibili criticità per il buon funzionamento degli uffici giudiziari, derivanti dall'improvvisa cessazione dal servizio d’un numero rilevante di giudici, onde la ratio sottesa a tal deroga inerisce solo all'organizzazione degli uffici e non allo status dei magistrati.

Secondo gli stessi giudici, non risulta pertinente né il riferimento alla sentenza n. 83/2013 (che ha sanzionato la disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e la compressione, in danno agli Atenei, di ogni margine d’autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative e funzionali), né alle esigenze di programmazione didattica pluriennale o all’autonomia degli Atenei, in quanto la nuova disciplina ha carattere generale, non discrimina tra Amministrazioni pubbliche, elimina del tutto i già angusti margini di operatività del trattenimento in servizio e non comprime l’autonomia delle Università coinvolte (che possono invece liberare risorse per reperire nuovi docenti).

Anzi, hanno ulteriormente puntualizzato da Palazzo Spada, poiché le Amministrazioni (comprese le Università) devono tutte garantire buon andamento ed imparzialità con il minimo dispendio di risorse, nonché l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio (che è legato all'andamento del ciclo economico), la valutazione d’un criterio, qual è quello di economicità, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento ad un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale “armonia” fra entrate e spesa, sicché l'obiettivo perseguito con l'abolizione del trattenimento in servizio consiste nel promuovere il ricambio generazionale nel lavoro pubblico e nel favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso.

Infine, secondo il Supremo Consesso della giustizia amministrativa, è da considerarsi speciosa ogni questione, con riguardo all'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, sull’efficienza e l’efficacia dell’attività delle Amministrazioni, compresi gli Atenei, sia perché queste ultime non possono dipendere dalla mera volontà potestativa d’un dipendente, per cui non è configurabile un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, quanto piuttosto un mero interesse e, in questa prospettiva, l'eliminazione del trattenimento ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, proprio in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza della P.A., dato che da tempo si era rilevato che il prolungarsi del servizio oltre i limiti d’età non è sempre sicuro indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa, oltre a comportare il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori rispetto a quelli connessi a nuove assunzioni (cfr. C. cost., 21 dicembre 2016 n. 290).

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