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Venerdì, 30 Gen 2026

Il Tar Lazio, sez. III, con sentenza n.7386/2018 del 4 luglio scorso, ha deciso, accogliendolo, il ricorso per l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012.

Questi i fatti, invero assai singolari. La ricorrente, in particolare, ha fatto presente che uno dei commissari era sprovvisto dei requisiti di professionalità richiesti per far parte dell’Organo valutativo.

L’interessata, inoltre, ha sostenuto che i propri lavori erano pertinenti col settore concorsuale in questione; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che era stato violato il principio del legittimo affidamento.

Veniva in ultimo segnalato che era mancata una valutazione analitica di titoli e pubblicazioni.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.4244 del 2014, il Tar respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Con successiva ordinanza n.2481 del 2017, lo stesso Tar disponeva incombenti istruttori, richiedendo al Miur il deposito di circostanziata e documentata relazione, concernente i requisiti di qualificazione del commissario contestato, ex art.16, comma 3f, h della Legge n.240 del 2010, art.6 del D.P.R. n.222 del 2011, art.8 e all.A del D.M. n.76 del 2012.

Con apposita memoria, la ricorrente evidenziava il mancato riscontro dell’ordinanza istruttoria da parte del Miur e richiedeva, l’applicazione degli artt.64 c.p.a. e 116 c.p.c..

Preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio rinnovava la richiesta istruttoria, con ordinanza n.11435 del 2017.

Non seguiva risposta da parte del Ministero.

Nell’udienza dell’11 aprile 2018, la causa veniva discussa e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso veniva ritenuto fondato e, pertanto, accolto.

Il Collegio, infatti, registrato il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione alla richiesta istruttoria, sollecitata anche con una seconda ordinanza, giudicava, perciò, che potesse essere fatta applicazione dell’art.64, comma 4 c.p.a., non reputandosi raggiunta la necessaria prova sulla sussistenza dei requisiti, in capo al commissario in questione, necessari per far parte della Commissione di valutazione.

L’Amministrazione dovrà procedere ad un riesame del predetto giudizio di non idoneità formulato nei confronti della ricorrente, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della illustrata sentenza.

In questa rubrica ne abbiamo viste di ogni sorta, ma mai abbiamo assistito al Miur che non risponde a incombenti istruttori, ancorché sollecitati con una seconda ordinanza. Ormai non si tratta soltanto di negligenza da parte dei commissari, ma è anche il Miur che fa orecchie da mercante.

Francamente, a questo punto, forse occorre un intervento della Presidenza del Consiglio sul Miur stesso, così da scongiurare il ripetersi di tali tragici episodi.

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