(Cons. St. - sez. V - sent. 29 marzo 2010 n. 1783 - Pres. Baccarini, Est. Quadri)
E’ illegittima la graduatoria di un concorso, per l’accesso alla qualifica di istruttore direttivo contabile presso un ente locale, che sia stata formata senza la valutazione di titoli prodotti da un candidato i quali, benché di valenza inferiore rispetto al diploma di laurea richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, costituiscono titoli connessi al posto da ricoprire e attestanti l’esperienza professionale in una attività di stretta pertinenza con quella relativa al posto per la cui copertura è stata bandita la procedura concorsuale. Ne consegue che si tratta di titoli non irrilevanti, che devono essere oggetto di valutazione da parte della commissione.