(Cons. St., sez. V - sent. 28 maggio 2010 n. 3417 - Pres. Baccarini, Est. Capuzzi)
In assenza di una esplicita previsione nel bando di concorso, non vi è un obbligo legale di comunicazione dell'esito del concorso nei confronti dei soggetti non vincitori, dovendo la P.A. attivare forme individuali di comunicazione solo nei confronti di quei soggetti che, in quanto vincitori, dovranno entrare a far parte del suo assetto organizzativo per rivestire la qualifica di pubblico dipendente. Nei confronti di tutti gli altri partecipanti può configurarsi a carico dell'Amministrazione solo l'obbligo di rendere pubblico e conoscibile l'esito del concorso con le ordinarie forme di pubblicità-notizia, per cui dalla data di tale pubblicità-notizia decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria.