Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 28 Apr 2024

“Clamoroso al Cibali”, avrebbe detto per lo stupore il compianto Sandro Ciotti nell’apprendere la notizia che vi stiamo per raccontare e che - secondo alcuni - potrebbe rappresentare un inatteso regalo per il presidente del Cnr, in quanto gli consentirebbe di chiedere all’Università di Firenze la revoca del provvedimento con il quale il 1° giugno 2016 è stato collocato d’ufficio in aspettativa senza assegni e riprendere l’attività didattica, con la consenguenza che alla retribuzione percepita dal Cnr andrebbe ad aggiungersi anche quella dell’Ateneo fiorentino.

All’interno dell’ente di piazzale Aldo Moro, molti ricorderanno che, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 218/2016 - contenente norme sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca - il consiglio di amministrazione del Cnr, con deliberazione n. 173/2017 del 19 dicembre 2017, ha approvato il nuovo Statuto dell’ente che, in conformità con quanto previsto dai precedenti ordinamenti statutari e dalle disposizioni legislative, ha stabilito, con l’art. 15, che “Il presidente, se professore ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 19, comma, 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Il provvedimento è stato, poi, trasmesso dai competenti uffici di piazzale Aldo Moro - siccome previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto n. 218/2016 - al Miur per il prescritto controllo di legittimità e di merito, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni, all'esito del quale indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme eventualmente illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4, il Miur ha, a sua volta, inviato lo Statuto al Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) affinché, entro il termine di giorni 20, esprimesse un suo parere. Decorso inutilmente tale termine, “il parere si considera comunque acquisito positivamente”. Risulta al Foglietto che il Miur, che - come noto - ha la vigilanza sul Cnr, non abbia mosso alcun rlievo, né di legittimià né di merito, limitandosi a “girare” al Cnr alcuni “suggerimenti” (sic!) contenuti nella nota del Mef datata 20 febbraio 2018 che, in quanto tali, ben possono essere disattesi dall’ente vigilato, senza per questo dare origine ad alcun contenzioso.

In pratica, il ministero di Via XX Settembre ha corretto il suddetto articolo 15 dello Statuto, rimuovendo, per il Presidente, l’obbligo di aspettativa e trasformandolo in facoltà: “Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del Dpr 11 luglio 1980 n. 382 …”, senza fornire, però, alcuna motivazione né logica né giuridica, e senza chiarire, peraltro, se l’aspettativa debba essere richiesta dall’interessato o disposta d’ufficio; se debba essere con assegni o senza; se debba essere concessa con decreto del Miur, su parere motivato del Cun; se, in caso di non utilizzo di tale facoltà, sia possibile o meno cumulare la retribuzione dell’Università con quella dell’ente di ricerca ed, eventalmente, in quale misura.

Comunque sia, la modifica suggerita dal Mef, se accolta domani dal cda e inserita nel testo finale del nuovo Statuto dell’ente, permetterebbe al professor Inguscio, e ai suoi successori provenienti dall’Università, di poter rivestire il prestigioso e assai gravoso impegno di presidente del più grosso ente di ricerca del paese (105 istituti e oltre 300 strutture di ricerca disseminati su tutto il territorio nazionale con oltre 8 mila dipendenti) e, al contempo, di continuare a svolgere l’attività accademica durante tutto l’arco del mandato presidenziale.

Per completezza di informazione, va detto che a giugno del 2016, a distanza di qualche mese dall’insediamento di Inguscio alla presidenza del Cnr, ci fu, ad opera della direzione generale dell’epoca, un tentativo di modificare l’articolo 15 dello Statuto, proprio nel senso oggi “suggerito” dal Mef e dal Miur. Tale iniziativa, oggetto anche di una interrogazione parlamentare e di alcuni articoli del Foglietto, fu però accantonata dal cda dell’ente.

Infatti, l’articolo 13 del suddetto Dpr 382 non sembra lasciare dubbio alcuno sul fatto che il professore ordinario nominato alla presidenza di un ente pubblico a carattere nazionale, interregionale o regionale debba essere collocato d’ufficio in aspettativa per tutta la durata dell’incarico.

Un ulteriore tentativo di rimaneggiare dall’interno dell’ente il ridetto art. 15 è stato fatto anche a marzo dello scorso anno, in occasione della predisposizione del nuovo Statuto, richiesto, come detto, dal decreto legislativo 218/2016. Anche allora, non ci fu disco verde da parte del cda.

In quell’occasione, Il Foglietto si occupò nuovamente della questione con due articoli, nei quali non si mancò di evidenziare che “Qualora la proposta di modifica si dovesse concretizzare, sarebbe quanto mai necessario che lo Statuto prevedesse, esplicitamente, che il presidente, se professore universitario non in aspettativa, deve, ai sensi dell’art. 11 del Dpr 382/80, optare presso l’ateneo di appartenenza per il 'tempo definito', rinunciando al ‘tempo pieno’ per tutta la durata dell’incarico, e che, ai fini del compenso da parte del Cnr, trova applicazione l’articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118, che testualmente recita: ‘Ai professori con regime d’impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza … non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta a cura dell’ente … una speciale indennità … pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno’”.

Poiché, in caso di “tempo definito”, la retribuzione del professore universitario è di circa il 60% rispetto al “tempo pieno”, ne conseguirebbe che tanto il Cnr quanto altri enti di ricerca - eventualmente presieduti da professori universitari non in aspettativa ma a “tempo definito” - si farebbero carico solo del restante 40% (in media, 50/60 mila euro l’anno).

Nel caso del Cnr, stanti le disposizioni contenute nella predetta legge 118 (che, però, forse per una svista, non viene né richiamata né presa in considerazione sia dal Mef che dal Miur), gli stipendi non dovrebbero sommarsi. Tutt'alltro. Infatti, sarebbe addirittura più conveniente mantenere l’attuale aspettativa senza assegni dall’Università, dal momento che la retribuzione annua che l’ente di piazzale Aldo Moro corrisponde all’organo di vertice, a quanto ci risulta, è di circa 160 mila euro, di gran lunga superiore a quella annua erogata mediamente dagli Atenei ai professori ordinari “a tempo pieno”.

Tutto ciò lascia pensare che il “suggerimento” del Mef e del Miur, a conti fatti, tenendo conto della predetta legge 118, potrebbe finire per essere disatteso dal cda del Cnr. Sarà così?

In caso contrario, ci troveremmo forse di fronte al primo caso di incremento dell'attività lavorativa e di autoriduzione della retribuzione da parte di un presidente di un ente pubblico di ricerca. E sarebbe un bell’esempio!

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

empty alt

“Assalto a San Lorenzo”, una strage nascosta dai fascisti arrivati al potere

Assalto a San Lorenzo - La prima strage del fascismo al potere, di Gabriele Polo, con prefazione di...
empty alt

26 aprile 1986: il disastro nucleare di Chernobyl

In Ucraina, la mattina del 26 aprile 1986 si verificava il più grande disastro industriale della...
empty alt

Ex base Nato di Monte Giogo, presto in concessione al Parco nazionale dell’Appennino

La Direzione toscana del Demanio ha ufficialmente comunicato al Parco nazionale dell’Appennino...
empty alt

Venosa, splendido territorio ricco di tracce del passato, ceramiche e pregiati vini

In groppa alla docile mula “Bellina”, sulla “vardedda” zio Pasqualino, due “panari” di uova della...
empty alt

Licenziamento illegittimo se il dipendente comunica solo all’Inps il nuovo domicilio

Con ordinanza n. 838/2024, pubblicata in data 28 marzo scorso, la Corte di cassazione - sezione...
empty alt

“Confidenza”, il film della settimana proposto dal Foglietto

Confidenza, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone (Edito da Einaudi), regia di Daniele...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top