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Mercoledì, 13 Mag 2026

di Biancamaria Gentili

Non sembra attraversare un momento particolarmente favorevole Alberto Majocchi, settantuno anni a maggio scorso, ordinario di Scienza delle Finanze e presidente dell’Istituto di Studi e Analisi Economica (Isae).

Dopo l’inopinata decisione del governo di sopprimere l’Isae con decreto legge (n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010),  l’organo di vertice dell’ente di ricerca di piazza Indipendenza il 7 settembre scorso è stato raggiunto da un’altra notizia negativa: la condanna da parte della Corte dei conti a rifondere 60 mila euro all’ente che presiede  da più di sette anni.

La sentenza, contrassegnata dal n. 1722, è stata emessa dalla Sezione giurisdizionale del Lazio (Pres. Nottola, Est. Impeciati).

Oggetto del contenzioso giudiziario, una consulenza al dott. Vincenzo Cavaliere, già Dirigente Generale della Ragioneria Generale dello Stato, conferita per la prima volta nel 2001 “nell'asserita esigenza di revisionare le procedure amministrative, anche a seguito dell'introduzione dell'euro ma, soprattutto, per l'assenza di un qualificato dirigente amministrativo, stante l'avvenuto pensionamento del dirigente dell'unità "Contabilità, Bilancio e Affari Generali”.

Sotto la presidenza Majocchi (iniziata a marzo 2003) tale rapporto di collaborazione era stato mantenuto fino al 2008 motivandolo, dapprima, con la necessità di conformare le procedure amministrative alle nuove disposizioni del dpr n. 97/2003 e, poi, nel 2005, con l'avvenuta cessazione dall'impiego del responsabile del "Servizio Contabilità, Bilancio e Affari Generali".

La Procura, alla luce della disposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, "ha ritenuto dannoso per l'Erario il ripetuto comportamento sia per la presenza, nell'Istituto, di professionalità adeguate alle esigenze asseritamente soddisfatte dal dott. Cavaliere, sia per la mancanza di idonea attività volta al sopperimento dell'asserita, grave carenza di personale".

La tesi difensiva di Majocchi non ha convinto il collegio giudicante, che ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del medesimo in quanto “pur conscio delle professionalità a sua disposizione (desumibili, se non altro, dalle disposizioni e ordini di servizio del Direttore Generale, a lui certamente note) non ha provveduto ad un loro congruo utilizzo (o almeno ad una adeguata verifica), preferendo mantenere attivo il rapporto col consulente”.

“A lui - conclude la Corte - va perciò addebitato il conseguente danno all’Erario”.

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