Chissà perché i colpi di mano, le peggiori scelte - a discapito dei cittadini, dell’ambiente, dell’economia - in Italia si fanno sempre nei momenti di maggior distrazione dell’opinione pubblica.
Da ultimo, è avvenuto per il Piano territoriale paesaggistico regionale (Ptpr) del Lazio, che cancella molte delle tutele sul paesaggio laziale previste dalla legge, proposto dalla Giunta e votato dal Consiglio Regionale, con delibera n. 5 del 2 agosto 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione (BUR) n. 13 del 13 febbraio scorso, in concomitanza con l’inizio dell’emergenza Coronavirus.
Tale provvedimento è stato adottato unilateralmente dalla Regione, in violazione degli impegni assunti nei confronti del Ministero dei beni e le attività culturali (Mibact) e nonostante le tante fondate contestazioni in punto di diritto a più riprese mosse da Italia Nostra, dai VAS Lazio e da innumerevoli Comitati di cittadini.
La risposta di Palazzo Chigi non si è fatta attendere e si è concretizzata in un ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale, con richiesta di sospensiva della delibera impugnata, il cui testo integrale è apparso sulla Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale – n.19 del 6 maggio 2020.
Per il Governo, “il piano deliberato dalla regione (Lazio, ndr) risulta improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici, e la sua approvazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione”.
Ma veniamo ai fatti, così come descritti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel ricorso ora al vaglio dei Giudici di Palazzo della Consulta.
Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale del Lazio 6 luglio 1998, n. 24, recante «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico», erano stati a suo tempo approvati, mediante deliberazioni della giunta regionale, i Piani territoriali paesistici (PTP) della Regione Lazio.
Il 9 febbraio 1999 il Ministero, la regione e l'università di Roma Tre avevano sottoscritto un accordo di collaborazione per la redazione del PTPR, per la redazione del quale era stato istituito un Comitato tecnico scientifico.
Nel 2004, è entrato in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha innovato la precedente disciplina statale in materia di pianificazione paesaggistica, introducendo, tra l'altro, il principio della pianificazione congiunta dei beni paesaggistici tra ciascuna regione e lo Stato, rappresentato dal Mibact.
Successivamente all'entrata in vigore del Codice, ma anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008, con la deliberazione della giunta regionale n. 556 del 2007 la Regione Lazio ha adottato il proprio PTPR, poco dopo modificato, integrato e rettificato con la deliberazione di giunta n. 1025 del 2007.
L'elaborazione del Piano da parte della regione è stata finalizzata anche alla verifica e all'adeguamento dei PTP in vigore, destinati a essere sostituiti dal PTPR una volta approvato, a esclusione del PTP di Roma «Caffarella, Appia antica e Acquedotti».
Le delibere di adozione del PTPR e gli elaborati di Piano sono stati pubblicati con le modalità previste dalla disciplina regionale, ossia nel BURL 14 febbraio 2008, n. 6, nonché negli albi pretori dei comuni e delle province.
Il PTPR adottato ha assunto pertanto efficacia in regime di salvaguardia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURL.
Dopo di allora, è stata avviata l'attività di co-pianificazione con il Ministero, al fine di pervenire ad attribuire al Piano, in sede di approvazione, la valenza di strumento pianificatorio elaborato d'intesa tra Stato e regione, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In tale ottica, l'11 dicembre 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la tutela e valorizzazione del paesaggio laziale tra la Regione Lazio e il Ministero.
L'attività di elaborazione congiunta dei contenuti del Piano ha, infine, condotto, il 16 dicembre 2015, alla redazione di un apposito verbale di condivisione dei contenuti del piano paesaggistico della Regione Lazio, con il quale sono state stabilite, in accordo tra la regione e il Ministero, le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione allo strumento pianificatorio adottato e sono state definite, in particolare, le norme di piano, incluse in un apposito allegato al predetto verbale.
L'allegato normativo al verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 è stato fatto oggetto, da parte della giunta, della proposta di delibera consiliare n. 60 del 10 marzo 2016, tuttavia mai approvata dal consiglio regionale.
E' accaduto, invece, che, a distanza di anni dalla definizione dei contenuti del PTPR
congiuntamente con il Mibact, il consiglio regionale ha assunto l’impugnata deliberazione n. 5 del 2019, con la quale ha approvato unilateralmente un «proprio» PTPR, diverso sia dal piano adottato nel 2007 sia dai contenuti concordati nel verbale del 2015, oltre che notevolmente peggiorativo dei livelli della tutela rispetto a entrambe tali versioni, rinviando a un momento successivo l'adeguamento del piano d'intesa con lo Stato.
La scelta così assunta dalla regione – sottolinea la Presidenza del Consiglio – sconfessa il percorso di condivisione già svolto con il Mibact e risulta, inoltre, manifestamente in contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica contenuta nel Codice di settore, la quale richiede che la fase di co-decisione con lo Stato si collochi a monte, e non a valle, del piano paesaggistico.
Dopo l'approvazione della suddetta deliberazione del consiglio regionale, ma prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è stata comunque riavviata la collaborazione tra il Ministero e la regione, per pervenire al definitivo adeguamento del PTPR regionale.
Il percorso così riaperto ha consentito di addivenire alla redazione di un nuovo testo delle Norme di Piano, emendato delle novelle aggiunte in via unilaterale dalla regione, che in alcuni limitati casi sono state rielaborate anche al fine di raggiungere una soluzione condivisa che fosse compatibile con la salvaguardia del paesaggio.
Tale nuovo testo è stato oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 17 febbraio 2020, adottata dalla giunta regionale con deliberazione n. 50 del 13 febbraio 2020.
Tuttavia, nelle more della finalizzazione del suddetto percorso condiviso, il PTPR approvato ad agosto del 2019 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020.
Scontata, quindi, la reazione del Governo che, di fronte ad un comportamento a dir poco contraddittorio da parte della Regione Lazio, si è rivolto alla Consulta al fine di accertare che non spettava alla Regione l'approvazione unilaterale del PTPR, in assenza della necessaria previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e di ottenere per l'effetto l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 2019 e degli atti connessi, presupposti e attuativi, ivi compresa la nota 20 febbraio 2020, con la quale si regola l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Piano alle domande pendenti ed a quelle presentate dopo la sua pubblicazione.
Se verrà accolta l’istanza di sospensiva dell’impugnata delibera n. 5, che sarà esaminata a breve dalla Corte Costituzionale, sarà scongiurata l’immediata applicazione di norme introdotte unilateralmente dalla Regione nel testo delle Norme del PTPR riferite ai beni paesaggistici, che comportano, rispetto all’accordo condiviso (ma disatteso dalla Regione) del 2015, l'abbassamento del livello di tutela con conseguenti aumenti di cubature, in particolare – come si evince dalle argomentazioni illustrate nel ricorso – per quanto attiene gli interventi di rigenerazione urbana sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture; la ridefinizione unilaterale della perimetrazione dei vincoli paesaggistici; la possibilità di realizzare strutture balneari e ricettive all'aria aperta in ambiti circoscritti (sia in zona marittima che lacustre), in tutti i tipi di paesaggio, disattendendo la precedente previsione oggetto di accordo che escludeva i paesaggi particolarmente vulnerabili o di pregio, come i paesaggi «naturali», «naturali agrari» e «agrari di rilevante valore»; analoga riduzione di tutele è prevista in zona di montagna oltre i 1200 m slm e in aree vincolate per le aziende agricole; nei parchi e nelle riserve naturali, le legge impugnata reintroduce la prevalenza degli strumenti pianificatori delle aree protette rispetto al Piano paesaggistico, violando la gerarchia degli strumenti di pianificazione territoriale.
Last but not least, per gli insediamenti urbani storici, la Regione, sempre unilateralmente, riduce la fascia di rispetto per essi prevista, portandola da 150 a 100 metri, mentre per il Centro storico di Roma (sito UNESCO), invece delle prescrizioni da definirsi congiuntamente tra Regione e Ministero, con la citata legge si introduce una semplice valutazione da parte della Soprintendenza facendo riferimento a un protocollo d'intesa con il Comune di Roma risalente al 2009 e non pertinente.
In conclusione, un ulteriore punto a favore di chi da tempo sostiene che il Titolo V della Costituzione debba essere rivisto.
AGGIORNAMENTO DEL 17 NOVEMBRE 2020
Con sentenza n.240/2020, depositata in data odierna, 17 novembre 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato che "non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR), e annulla, per l’effetto, la suddetta deliberazione e la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503".