Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 24 Set 2026

di Antonio Del Gatto

La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 223 dell’11 ottobre 2012), che ha sancito la inattaccabilità delle retribuzioni dei magistrati di ogni ordine e grado e la illegittimità della decurtazione del 5% per i dirigenti pubblici del trattamento economico per la parte eccedente i 90 mila euro annui e del 10% per quella eccedente i 150 mila, ha altresì statuito la incostituzionalità  dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Con tale ultima disposizione normativa, il governo Berlusconi aveva stabilito che “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche … per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

Sino alla data del 31 dicembre 2010, però, ai fini del Tfs la legge imponeva alle pubbliche amministrazioni un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull’80% della retribuzione.

La nuova norma, nonostante stabilisse ai fini del Tfr, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile, ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, siccome avviene per il lavoratori privati.

Da qui la dichiarata incostituzionalità delle predetta disposizione normativa, per violazione dell’articolo 3 della Carta Fondamentale, con la conseguenza immediata che gli enti dovranno, a partire dal mese di novembre, cancellare la ritenuta a carico dei dipendenti e, contestualmente, provvedere alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto da gennaio 2011 a ottobre 2012, che, in base al livello retributivo rivestito, potrebbe sommariamente variare dai 20 agli 80 euro mensili.

Se le amministrazioni dovessero essere inadempienti, i singoli lavoratori dovranno mettere in mora i rispettivi datori di lavoro, entro il termine massimo di cinque anni, per non finire nelle maglie della prescrizione.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Punto Zero”, il mondo anomico della ricerca

Punto Zero, di Verena Mira - Edizioni Progetto Cultura - maggio 2026 – pp.138, euro 13,00.
empty alt

Grace Chisholm e William Henry Young. Una coppia matematica

Nel corso della storia della matematica, le collaborazioni di lunga durata sono rare. Quella tra...
empty alt

“Nessun dolore”, Gianni Amelio torna con una storia che non è ancora accaduta

Nessun dolore, regia di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi (Davide), Valeria Golino (Elsa),...
empty alt

Dieta ricca di grassi altera metabolismo e memoria

Può una dieta ricca di grassi promuovere alterazioni nel cervello prima ancora che compaiano...
empty alt

Dieci anni dopo Amatrice. Rammendare non basta più

Nel decimo anniversario del terribile terremoto di Amatrice e Accumoli, penso con amarezza a...
empty alt

Sindrome di Kabuki, ricerca internazionale fa emergere il ruolo chiave della cromatina

Ritardo della crescita, ipotonia muscolare, anomalie cranio-facciali, deficit cognitivo e...
Back To Top