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Venerdì, 30 Gen 2026

di Biancamaria Gentili

Tutti fino a oggi erano convinti, anche sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali, che le ferie del dipendente pubblico potessero essere interrotte per motivi di servizio.

Con la sentenza n.27057, depositata il 3 dicembre 2013, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri) ha demolito questa certezza.

Gli Ermellini di piazza Cavour sono stati chiamati a giudicare un ricorso proposto da un ente locale che aveva inflitto la sanzione del licenziamento a un proprio dipendente che, dopo aver iniziato un periodo di ferie regolarmente autorizzato, inopinatamente richiamato in servizio, aveva disatteso l’ordine impartitogli dallo stesso ente. anche perché notificatogli, più volte, alla sua abituale dimora, non coincidente con quella temporaneamente utilizzata durante l’assenza dal servizio.

Per la Cassazione, infatti, la disposizione contrattuale che prevede la possibilità che le ferie del dipendente vengano interrotte o sospese per motivi di servizio “nulla dice circa le modalità con cui l’interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata”.

“Deve anzi evidenziarsi – leggesi nella sentenza – che la Corte, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con un congruo preavviso.

“Ciò presuppone – continuano i giudici - una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell’inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il periodo delle ferie”, a meno che non sia lo stesso dipendente a chiederne l’interruzione per motivi di salute, nel qual caso il datore di lavoro deve essere messo nelle condizioni di conoscere l’indirizzo temporaneo del lavoratore, al fine di poter disporre gli opportuni accertamenti sanitari.

“Il lavoratore – conclude la Cassazione, prima di respingere il ricorso dell’ente datore di lavoro – è libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili, mentre la reperibilità può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive”.

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