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Venerdì, 30 Gen 2026

di Adriana Spera

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un parere reso lo scorso 31 gennaio a un ente locale, ha fornito la propria interpretazione in merito alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013, che prevede: "L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24".

Per la Funzione Pubblica, non ci sono dubbi sul fatto che, qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, egli è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all'introduzione della riforma di cui al citato art. 24.

In sostanza - precisa la Funzione Pubblica - secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2011 non può esercitare un'opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque [obbligatoriamente] al regime previgente.

Ne consegue che il lavoratore pubblico e che ha maturato un diritto a pensione entro la fine del 2011, raggiungendo, ad esempio, la quota 96 (60 di età e 36 di contributi) oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare.

L'amministrazione - prosegue il parere - in questo caso deve accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età.

Qualora, invece, il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l'amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.

La Funzione Pubblica segnala, infine, che per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell'anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, del citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all'art. 12, del d.l. n. 78 del 2010.

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