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Mercoledì, 23 Set 2026

di Adriana Spera

Sbagliare il calcolo dei tempi per andare in pensione, potrebbe essere fatale per i dipendenti pubblici.

Ne sa qualcosa una dipendente della Regione Sicilia che, dopo aver presentato domanda di dimissioni dal servizio e conseguente collocamento in quiescenza, sul presupposto che avesse maturato una anzianità contributiva superiore a 35 anni, non ha più potuto ritirarla allorquando le è stato fatto presente che a seguito dei controlli di rito, la medesima anzianità era inferiore.

A nulla è valsa l’istanza con la quale la dipendente ha tempestivamente revocato le dimissioni, che è stata respinta dall’amministrazione, il cui comportamento è stato giudicato legittimo sia in primo grado che in appello.

Con sentenza n. 41, depositata il 4 febbraio 2014, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha stabilito che “una domanda di dimissioni dal servizio non può considerarsi viziata per il fatto che il dipendente che l’ha presentata era convinto di avere conseguito il diritto a pensione, di guisa che l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di consentirne la revoca. Infatti, nell'ambito del pubblico impiego, posto che deve escludersi l'applicabilità delle norme privatistiche concernenti l'errore essenziale e la violenza morale come vizi invalidanti il negozio giuridico ai sensi dell'art. 1428 cod. civ., in considerazione della non disponibilità e dell'irretrattabilità delle disposizioni dettate in tema di instaurazione e cessazione del rapporto d'impiego, l'Amministrazione non è tenuta a vagliare le valutazioni soggettive poste a base della scelta di rassegnare le dimissioni, essendo sufficiente prendere atto dell'espressa volontà di risolvere il rapporto di servizio”.

A nulla è valso che l’ex dipendente abbia richiamato un precedente indirizzo giurisprudenziale, ritenuto però del tutto minoritario, secondo il quale, nel caso in cui la volontà del dipendente di dimettersi sia viziata da errore sul proprio diritto a pensione, si profila una causa di illegittimità del provvedimento di accettazione, con conseguente facoltà del dipendente stesso di chiederne il ritiro (Tar Lombardia - Milano, n. 2085 del 2000).

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