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Mercoledì, 13 Mag 2026

In attesa che i roboanti annunci mediatici di Matteo Renzi e Marianna Madia in tema di “rivoluzione della pubblica amministrazione” trovino una qualche concretezza, la Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 28 aprile scorso, cerca di fare chiarezza sulle norme esistenti (da un bel po’ di tempo) in materia di prepensionamenti di pubblici dipendenti, norme che evitano la tagliola della riforma pensionistica ideata da Elsa Fornero e varata dal governo Monti, alla fine del 2011.

I requisiti indispensabili per poter disporre il prepensionamento sono due. Innanzitutto, occorre che l’amministrazione accerti e deliberi una eccedenza di personale (non nominativa), secondo quanto disposto dall’art. 33 del d.lgs. 165/2001, e, subito dopo, che opti per l’applicazione delle misure previste dall’art. 2, comma 11, lettera a, del decreto legge n. 95/2012.

In base a tale ultima disposizione legislativa, l’ente effettua una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (riforma Fornero) e chiede all’Inps di certificare, entro trenta giorni, il diritto a pensione e la decorrenza della stessa.

Acquisita tale documentazione, l’ente potrà procedere, nel limiti dell’eccedenza dichiarata, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, con il conseguente collocamento in quiescenza del personale individuato in base alle disposizioni ante riforma Fornero.

La circolare chiarisce anche le situazioni che possono comportare soprannumero o eccedenza di personale da prepensionare: riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche per le amministrazioni centrali; ragioni funzionali; situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante); piani di ristrutturazione decisi autonomamente dagli enti.

La Funzione Pubblica precisa, infine, che i posti dichiarati in eccedenza non possono essere ripristinati nella dotazione organica e che i risparmi derivanti dalle cessazioni disposte per prepensionamento non possono essere utilizzati per implementare le risorse destinate a nuove assunzioni.

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