Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 21 Set 2026

In attesa che i roboanti annunci mediatici di Matteo Renzi e Marianna Madia in tema di “rivoluzione della pubblica amministrazione” trovino una qualche concretezza, la Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 28 aprile scorso, cerca di fare chiarezza sulle norme esistenti (da un bel po’ di tempo) in materia di prepensionamenti di pubblici dipendenti, norme che evitano la tagliola della riforma pensionistica ideata da Elsa Fornero e varata dal governo Monti, alla fine del 2011.

I requisiti indispensabili per poter disporre il prepensionamento sono due. Innanzitutto, occorre che l’amministrazione accerti e deliberi una eccedenza di personale (non nominativa), secondo quanto disposto dall’art. 33 del d.lgs. 165/2001, e, subito dopo, che opti per l’applicazione delle misure previste dall’art. 2, comma 11, lettera a, del decreto legge n. 95/2012.

In base a tale ultima disposizione legislativa, l’ente effettua una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (riforma Fornero) e chiede all’Inps di certificare, entro trenta giorni, il diritto a pensione e la decorrenza della stessa.

Acquisita tale documentazione, l’ente potrà procedere, nel limiti dell’eccedenza dichiarata, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, con il conseguente collocamento in quiescenza del personale individuato in base alle disposizioni ante riforma Fornero.

La circolare chiarisce anche le situazioni che possono comportare soprannumero o eccedenza di personale da prepensionare: riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche per le amministrazioni centrali; ragioni funzionali; situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante); piani di ristrutturazione decisi autonomamente dagli enti.

La Funzione Pubblica precisa, infine, che i posti dichiarati in eccedenza non possono essere ripristinati nella dotazione organica e che i risparmi derivanti dalle cessazioni disposte per prepensionamento non possono essere utilizzati per implementare le risorse destinate a nuove assunzioni.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

I giganti dell’IA escono allo scoperto sulla regolamentazione: la contraddizione nascosta

Prima Dario Amodei, CEO di Anthropic, poi Sam Altman, CEO di OpenAI, e infine Elon Musk, alla...
empty alt

A Pescara, conferenza con lo scienziato Paolo Pileri, strenuo difensore delle qualità ecologiche del suolo

Sabato prossimo, 19 settembre, a Pescara, ci sarà una conferenza con Paolo Pileri, scrittore e...
empty alt

Dieci anni dopo Amatrice. Rammendare non basta più

Nel decimo anniversario del terribile terremoto di Amatrice e Accumoli, penso con amarezza a...
empty alt

Sindrome di Kabuki, ricerca internazionale fa emergere il ruolo chiave della cromatina

Ritardo della crescita, ipotonia muscolare, anomalie cranio-facciali, deficit cognitivo e...
empty alt

"Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite", più attuale che mai

Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite, di Giulia Manzi – ADD editore,...
empty alt

Shanghai Ranking 2026, Sapienza Università di Roma prima in Italia

Per la classificaAcademic Ranking of World Universities (ARWU), stilata dall'organizzazione...
Back To Top