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Venerdì, 05 Dic 2025

Con l’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014 (in G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 - Suppl. Ord. n. 70), sono state apportate modifiche al comma 6-quater dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, leggesi nel predetto decreto che “Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi (dirigenziali, ndr) conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 (10%, per i dirigenti di I^ fascia e 8% per quelli di II^, ndr) siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

La modifica, volta forse ad accogliere pressanti richieste provenienti da parte di qualche ente con un surplus di ricercatori/tecnologi cui affidare incarichi dirigenziali, si appalesa di dubbia legittimità e poco risolutiva di un problema che si trascina da quasi un quarto di secolo ovvero dalla emanazione del Dpr 171/91, allorquando anche la quasi totalità del personale direttivo amministrativo chiese e ottenne l’inquadramento nel profilo di tecnologo.

Molto più logica sarebbe stata l’introduzione di una norma-sanatoria - che consentisse al personale già inquadrato come tecnologo di ottenere il profilo di dirigente di I^ o di II^ fascia, previo rigoroso accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale amministrativa all’interno dell’ente di ricerca - con contestuale divieto per il futuro di attribuire compiti amministrativi al personale tecnologo.

 

 

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