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Lunedì, 02 Nov 2026

L’attesa pronuncia da parte della Corte di giustizia europea, riguardante il personale supplente, sia docente che tecnico/amministrativo, della scuola italiana, è arrivata questa mattina ed ha confermato le previsioni, in quanto il contenuto appare senza dubbio favorevole ai ricorrenti, anche se con comporta (né avrebbe potuto) l’automatica trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola, scrive la Corte nella sentenza C22/13, sezione Terza, del 26-11-2014, è contraria al diritto Ue: il rinnovo illimitato dei contratti a termine per assicurare le supplenza nelle scuole viola i principi comunitari perché non contiene alcun meccanismo per evitare l’abuso nel ricorso ai “td” nel ministero dell’Istruzione.

Più in particolare, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.

Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Spetterà ora ai giudici nazionali pronunciarsi sulle richieste avanzate con i ricorsi introduttivi dai ricorrenti, tenendo conto della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea.

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