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Venerdì, 30 Gen 2026

altPer tradizione, consolidata e indiscussa, quella dei concorsi universitari è sempre stata materia connotata dalla più ampia discrezionalità delle commissioni giudicatrici.

Tanto ampia che, visti i risultati cui talora metteva capo, ha dato persino vita a una diffusa aneddotica, nota purtroppo soltanto agli addetti ai lavori.

Se qui - come altrove, del resto - è difficile stabilire il confine tra realtà e leggenda, sta di fatto che pochi anni fa si è finalmente deciso che tale discrezionalità dovesse in qualche modo essere imbrigliata.

La riforma è stata contrassegnata così dall’apposizione di tutta una serie di paletti prima sconosciuti. In poche parole, condizioni per conseguire l’abilitazione scientifica, cioè per poter insegnare all’università, sono diventati: a) il superamento degli indicatori (noti come mediane) della produzione scientifica e b) il giudizio di merito positivo della commissione. Requisiti, si badi bene, da possedere entrambi.

Fin qui la regola generale, subito “corretta” però da una circolare del Miur (n.754 del 2013), secondo la quale le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che hanno superato le mediane, ma con giudizio di merito negativo, attribuendola invece ai candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalle commissioni con un giudizio di merito estremamente positivo.

Poiché sembrava restituire alla discrezionalità quegli spazi che la legge le aveva sottratto, la vistosa deroga introdotta dalla circolare è diventata subito oggetto di critiche impietose, che era difficile non condividere.

Sennonché, dando applicazione a un caso concreto, una recente sentenza del giudice amministrativo ha dimostrato che la predetta criticata disposizione della circolare ministeriale non finisce necessariamente soltanto per dare maggiori spazi di manovra alle commissioni, potendo anche avere conseguenze di segno diametralmente opposto.

E’ accaduto, infatti, che, proprio in forza di essa, il Tar del Lazio - sez. III Bis – con sentenza n. 7338 del 2015, ha dato ragione a una candidata esclusa dagli idonei a professore universitario di prima fascia (settore concorsuale 12/G 1), la quale, ancorché non avesse superato una mediana (perché non aveva due monografie nei dieci anni antecedenti il bando), aveva comunque ottenuto dalla commissione un giudizio di merito estremamente positivo.

Per effetto della sentenza, ora è tutto da rifare davanti a una commissione diversa.

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