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Lunedì, 06 Mag 2024

Di lampi, tuoni e fulmini, sotto forma di ricorsi vinti contro il Miur dai candidati all’abilitazione scientifica nazionale (ASN), abbiamo già detto sul Foglietto le scorse settimane; della pioggia, sotto forma della auspicata, e per noi inevitabile, nuova disciplina dell’ASN, veniamo qui a dire ora che finalmente è stata licenziata dal governo lo scorso 3 marzo.

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente Dpr n.222/2011, vittima di una giurisprudenza impietosa, oltre che di sue strutturali farraginosità, delle quali il Miur ha dovuto prendere atto, correndo precipitosamente ai ripari, anche se va preliminarmente avvertito che il vecchio regolamento, ora abrogato, continuerà, con gli infausti esiti che già conosciamo, a disciplinare le procedure di abilitazione ancora in corso.

Ma passiamo a elencare i punti salienti del nuovo regolamento.

Il primo riguarda le domande dei candidati, che ora si potranno presentare durante tutto l’anno, sempre per via telematica. Si tratta, in sostanza, di una procedura “a sportello”, che è in pratica a ciclo continuo. Ai fini del calcolo degli indicatori, le domande verranno raggruppate in slot quadrimestrali. Entro i successivi 4 mesi, di cui 3 per l’attività delle commissioni e 1 per la verifica degli atti e la pubblicazione dei risultati e, comunque, non oltre 5 mesi, le valutazioni devono essere concluse. Parallelamente, nello stesso arco temporale, si apriranno le candidature destinate a essere valutate nei successivi 4 mesi.

Tutto dovrebbe, dunque, procedere più celermente di prima, ove si ponga mente al fatto che, in concreto, dal 2012 vi sono state solo 2 tornate concorsuali per un totale di 29mila abilitati. E non si avrà solo una procedura più snella, dato che si prevede che la modalità a sportello produrrà un risparmio rispetto agli anni scorsi, riducendo i costi da 5 a 3,5 milioni di euro, somma che si ricava dalla eliminazione della presenza nelle commissioni dell’esperto straniero (ognuno di essi costava 8mila euro).

Quanto alla preclusione a presentare una nuova candidatura per lo stesso settore, occorre distinguere: in caso di giudizio negativo, essa si estende per 12 mesi dalla data di presentazione della domanda (prima era di 24 mesi); in caso di giudizio positivo, invece, la preclusione dura per 48 mesi dal conseguimento dell’abilitazione (prima non c’era alcuna preclusione).

La durata dell’abilitazione è stata fissata in 6 anni dalla pubblicazione dei risultati. Nulla, quindi, è mutato, dato che inizialmente era di 4 anni, ma era stata poi prorogata a 6 già prima del nuovo regolamento.

Questo definisce, una volta per tutte, anche il quorum dei commissari necessari per avere la maggioranza della commissione esaminatrice, fissata a 3/5 dei membri della commissione stessa. Per chi scrive, era chiaro anche prima, dato che la legge n.240/2010, parlando di maggioranza senza ulteriori specificazioni, lasciava intendere che si trattasse di maggioranza semplice, ossia della metà più uno dei componenti la commissione.

Era stato, poi, il regolamento ora abrogato (n.222/2011) a esigere, affinché si avesse maggioranza, il voto favorevole dei 4/5 dei commissari, con l’esito assurdo di negare l’attribuzione dell’abilitazione a tutti coloro che, pur meritandola sotto ogni altro profilo, non avevano però raggiunto tale maggioranza qualificata, ripetutamente considerata illegittima dai giudici amministrativi e all’origine dell’accoglimento di tanti ricorsi presentati dai candidati, che solo per questo motivo si erano vista negare l’idoneità.

Nel regolamento appena varato, ci sono importanti novità anche per quanto attiene la composizione delle commissioni. Come sarebbe stato logico sin dall’inizio e come tutti auspicavano, queste dovranno essere composte da commissari provvisti di un profilo scientifico di qualità, comunque superiore a quello dei candidati che andranno a valutare. A tal fine, è stabilito che i “valori soglia” degli indicatori di qualificazione scientifica di coloro che vorranno far parte delle commissioni saranno più selettivi di quelli richiesti per i candidati, ovvero almeno pari a quelli previsti per i candidati all’abilitazione scientifica alla prima fascia.

Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei settori disciplinari, sono state variate anche le modalità di sorteggio delle commissioni, che saranno cambiate ogni due anni. Ai commissari non spetteranno compensi, emolumenti o indennità di sorta.

In conclusione, per l'avvio delle nuove abilitazioni mancano ancora due decreti. Il primo, riguardante criteri e parametri della valutazione, in merito al quale nei giorni scorsi è arrivato, seppure con qualche osservazione, il parere positivo del Consiglio di Stato (vedere altro articolo su questo numero), dovrebbe essere formalizzato a breve; l’altro, da emanarsi entro 45 giorni, deve eliminare le vecchie mediane e stabilire i “valori soglia” degli indicatori che i candidati devono raggiungere per conseguire l’abilitazione.

Rebus sic stantibus, è realistico ipotizzare che le selezioni con le nuove regole non potranno partire che alla fine della prossima estate.

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