La Corte dei conti, con delibera n. 34/2016 della Sezione autonomie, pubblicata il 7 dicembre scorso, ha enunciato un principio di diritto in materia di utilizzo delle eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione adottati dalle amministrazioni.
Come è noto, tali economie, effettivamente realizzate e certificate dagli organi di controllo, possono essere ex lege (commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98) destinate nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, a integrazione, quindi, del fondo del salario accessorio dei dipendenti.
L’applicazione di tali disposizioni legislative è stata ab origine caratterizzata da insanabili contrasti interpretativi, più volte portati all’esame della magistratura contabile.
Con la deliberazione di cui sopra, la Corte dei conti ha statuito che “Le economie derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ultimo blocco dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio, ndr) qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.