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Venerdì, 05 Dic 2025

Motus in fine velocior, dicevano i Romani. E in effetti, in tema di Abilitazione scientifica nazionale (Asn), sembra di assistere a una striscia crescente e inarrestabile di sentenze sfavorevoli al Miur, per di più pronunciate dal Consiglio di Stato, vale a dire dall’ultimo grado della giustizia amministrativa, che in materia ha, come si dice, l’ultima parola.

Il settore concorsuale interessato dalle tre sentenze del Consiglio di Stato, tutte depositate il 10 febbraio scorso e che qui si passano in rassegna, è, peraltro, sempre lo stesso, ossia il 12/C1- Diritto costituzionale.

Nella prima (Sez.VI, n.584 del 2017), il giudice amministrativo, dopo aver sinteticamente ricapitolato la disciplina normativa che attualmente regola la materia dell’Asn, all’uopo sottolineando che l’obiettivo da questa perseguito è quello di “ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva rilevante a criteri di tipo quantitativo, cioè le cosiddette mediane”, stigmatizza l’operato della commissione, per aver questa deciso di non applicare i criteri di cui agli artt. 4, comma 2, lettera d) e 5, comma 2, lettera d) del Dm. n.76/2012 nonché di riformulare i criteri di cui agli artt.4, comma 4, lettera a) e 5, comma 4, lettera a) del medesimo decreto.

Al riguardo, la Sezione, richiamando il proprio orientamento, secondo cui la disapplicazione o, comunque, rimodulazione dei suddetti criteri ”non risulta sorretta da motivazione logica e adeguata”, ha ricordato altresì come tali criteri costituiscano “parametri oggettivi e precostituiti, muniti di un rilevante grado di significatività circa la qualità e quantità delle pubblicazioni e della produzione scientifica dei candidati, e non manifestamente incompatibili con il macrosettore che qui viene in rilievo”. Ne consegue, perciò, che l’esclusione di detti criteri e parametri ha viziato il giudizio di non idoneità espresso sui candidati, dei quali viene ordinata una rivalutazione, demandata a una nuova e rinnovata commissione, che dovrà operare in conformità a quanto stabilito dalla sentenza.

I restanti due casi sottoposti al vaglio del Consiglio di Stato, decisi con sentenze sempre della VI Sezione, n.581 e 582 del 2017, più che simili sono identici. In entrambe le fattispecie in questione, infatti, il giudice, accogliendo le doglianze degli appellanti, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 del Dm n. 76/2012, laddove prevedeva che in sede di prima applicazione si potesse prescindere dal possesso in capo ai commissari dei requisiti della positiva valutazione stabiliti dalla legge n.240 del 2010, trattandosi di un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate, le quali non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame, tanto più che la predetta legge, nell’indicare le modalità applicative dei suoi precetti, non attribuisce al decreto ministeriale compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione. L’accertata sussistenza di un vizio di incompetenza relativo alla composizione della commissione ha comportato, ancora una volta (anzi due!), l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali.

Quel che stupisce di tutta questa storia è come sia stato possibile adottare un regolamento in violazione di legge senza che al Miur nessuno se ne accorgesse. Misteri (in)gloriosi.

roberto.tomei@ilfoglietto

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