Redazione
Il Dipartimento della Funzione, con nota n. 37561/2012, ha fornito un parere in merito all'applicazione della normativa sui contratti di lavoro a termine (D.L.vo n. 368/2001) nella pubblica amministrazione.
In particolare, la richiesta di chiarimenti è relativa all'ipotesi di rinnovo di tali contratti con lo stesso lavoratore, rinnovo che con l'entrata in vigore della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del Lavoro) è possibile solo dopo che sia trascorso un periodo di 60 o 90 giorni dal primo contratto a termine, a seconda che il precedente sia stato di massimo 6 mesi o superiore.
Tale norma sta suscitando non poche perplessità anche tra coloro che l'hanno redatta e, in ambienti ministeriali, non si esclude che a breve vengano apportate modifiche con un apposto decreto, per ridurre l'intervallo per il rinnovo dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della citata legge 92.
Al contempo, la Funzione Pubblica con il predetto parere ha confermato che resta “fermo il principio del concorso pubblico per il reclutamento di personale a tempo determinato”, ricordando, altresì, che “il superamento di un nuovo concorso pubblico da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l’amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi, previsto dal d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti”.