Redazione
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 12 ottobre 2012 n. 5269 (Pres. Maruotti, Est. Lageder), ha affrontato alcune problematiche relative al processo di stabilizzazione del personale precario, effettuato negli anni passati.
Innanzitutto, i giudici di Palazzo Spada, nel ribadire che la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ex art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) è prevista da una norma eccezionale rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego nel quale è il titolo dell’incardinazione nell’organizzazione amministrativa a determinare il tipo e la regolamentazione del rapporto, hanno stabilito che la norma medesima, avente appunto carattere eccezionale, è anche di stretta interpretazione, e non può, quindi, estendere la propria efficacia oltre i casi stabiliti dal legislatore.
Pertanto, l’esplicita collocazione legislativa del triennio rilevante per la stabilizzazione all’interno del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire dal 1° gennaio 2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell’arco temporale suddetto.
Al contempo, il collegio giudicante ha chiarito che il criterio dell’arrotondamento al mese della frazione temporale superiore ai quindici giorni, stabilito dall’art. 2120 cod. civ., non assume valenza di principio generale e, in particolare, in difetto di un esplicito richiamo, non è idoneo ad incidere sul rispetto dei requisiti di applicabilità della stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dall’art. 1, comma 519, della citata legge n. 296 del 2006.